Art. 12 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi  e  statistici,  Direzione  generale  per  il   trasporto
stradale  e  l'intermodalita',  disciplina  gli  eventuali  ulteriori
profili  amministrativi  e  procedurali,  anche  non  compresi  negli
articoli che precedono, che si rendessero necessari per  la  compiuta
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1071/2009  e  del  presente
decreto, nonche' in  funzione  dell'eventuale  coordinamento  con  la
normativa nazionale vigente. 
  2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4  dicembre  2011,
vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese  di
cui all'articolo 11, sezione imprese  e  gestori,  i  dati  contenuti
negli archivi  del  centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma  2,
punto 1, del citato articolo, sia per  le  imprese  di  trasporto  di
persone su strada autorizzate all'accesso  al  mercato,  sia  per  le
imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  per  conto  di   terzi
autorizzate all'accesso al  mercato  e  iscritte  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a  cura
del Comitato centrale per l'Albo nazionale  degli  autotrasportatori.
L'acquisizione dei  dati  avviene,  in  ogni  caso,  con  riserva  di
verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte  delle
imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. 
  3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria
all'esercizio della professione nel territorio  nazionale  fino  alla
verifica della sussistenza dei  requisiti  previsti  dal  Regolamento
(CE)  n.  1071/2009  e  possono  essere  ammesse,   sempre   in   via
provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche  nel  caso
in cui si trovino in una delle seguenti condizioni: 
    a) impresa gia' dispensata ai sensi dell'art. 18,  comma  3,  del
decreto  legislativo  22  dicembre  2000,   n.   395   e   successive
modificazioni; 
    b) impresa di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto  ministeriale
28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva  per
l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla
Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e
il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi; 
    c) impresa di cui all'art. 5, comma 2, del  decreto  ministeriale
28 aprile 2005, n. 161, gia' rientranti  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  16  maggio  1991,  n.
198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e  sempre  che
le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  trasporti  internazionali
prevedano  il  regime  della  licenza  comunitaria  o   il   rilascio
dell'autorizzazione internazionale. 
  4. Le imprese di trasporto di merci su strada per  conto  di  terzi
prive di idoneita' finanziaria e professionale, nonche'  le  restanti
imprese di trasporto su strada gia' in attivita', comprese le imprese
precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e  3,  del
decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio  1991,  n.  198,  devono
chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando
il possesso dei requisiti di cui  al  presente  decreto,  secondo  le
procedure ed i termini stabiliti con provvedimento  del  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
-   Direzione   Generale   per   il   trasporto   stradale   e    per
l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni  dall'entrata  in
vigore del  presente  decreto,  che  prevedera',  ove  possibile,  il
ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni  sostitutive  di
atto notorio  dell'impresa  e  del  gestore  dei  trasporti.  Qualora
risultasse che i requisiti  non  sono  soddisfatti  entro  i  termini
stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal
Registro  di  cui  all'articolo  11,  con  conseguente  cancellazione
dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi  e,  quindi,  con  la
conseguente cessazione dell'attivita' e con la perdita dei  requisiti
per l'accesso al mercato. 
  5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009,  la
verifica circa la sussistenza dei  requisiti  per  l'esercizio  della
professione di trasportatore su strada, di cui all'art.  3,  comma  1
del presente decreto, viene comunque disposta entro  sei  mesi  dalla
data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento. 
  6. Per i profili connessi con gli  aspetti  sanzionatori,  fino  al
pieno esercizio della delega di cui  all'articolo  3  della  legge  4
giugno 2010, n. 96,  ("Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
Legge  comunitaria  2009"),  s'intendono  applicabili  le   sanzioni,
connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione,  previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.