Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', disciplina gli eventuali ulteriori profili amministrativi e procedurali, anche non compresi negli articoli che precedono, che si rendessero necessari per la compiuta applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del presente decreto, nonche' in funzione dell'eventuale coordinamento con la normativa nazionale vigente. 2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui all'articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. 3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni: a) impresa gia' dispensata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; b) impresa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) impresa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, gia' rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria o il rilascio dell'autorizzazione internazionale. 4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi prive di idoneita' finanziaria e professionale, nonche' le restanti imprese di trasporto su strada gia' in attivita', comprese le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, secondo le procedure ed i termini stabiliti con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che prevedera', ove possibile, il ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione dell'attivita' e con la perdita dei requisiti per l'accesso al mercato. 5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento. 6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009"), s'intendono applicabili le sanzioni, connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.