Art. 3 
 
 
Requisiti per  l'esercizio  della  professione  di  trasportatore  su
                               strada 
 
  1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione,
le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono: 
    a)  dimostrare  o  aver  dimostrato  l'onorabilita',  l'idoneita'
professionale e quella finanziaria, secondo quanto  disciplinato  dal
presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale  delle  persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    b) dimostrare o aver dimostrato una  sede  effettiva  e  stabile,
nonche', nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare  o
aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o
aver dimostrato i requisiti di onorabilita', idoneita'  professionale
e finanziaria, nonche' il requisito di  stabilimento  secondo  quanto
disciplinato dal presente decreto. 
  3. Le imprese di  trasporto  su  strada  devono  comunicare,  entro
trenta giorni, alle autorita' competenti la perdita di uno o piu' dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2.