Art. 3 Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada 1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono: a) dimostrare o aver dimostrato l'onorabilita', l'idoneita' professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonche', nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilita', idoneita' professionale e finanziaria, nonche' il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto. 3. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorita' competenti la perdita di uno o piu' dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.