Art. 4 
 
 
                        Gestore dei trasporti 
 
  1. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai
sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del  regolamento   (CE)   n.
1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e  di  idoneita'
professionale, devono essere, alternativamente: 
    a)  amministratore  unico,  ovvero  membro   del   consiglio   di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni
altro tipo di ente; 
    b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone; 
    c) titolare dell'impresa individuale o familiare o  collaboratore
dell'impresa familiare; 
    d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla  quale
le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 
  2. In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al
comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate
all'esercizio  della  professione  se  designano  come  gestore   dei
trasporti una persona fisica residente nella Comunita' che soddisfi i
requisiti di onorabilita'  ed  idoneita'  professionale,  legata  con
apposito contratto scritto ai sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2,
lettera b) del regolamento (CE) n.  1071/2009.  Tale  contratto  deve
attribuire al gestore tutti i poteri di  organizzazione,  gestione  e
controllo richiesti dalla specifica natura  delle  funzioni,  nonche'
l'autonomia di  spesa  necessaria  allo  svolgimento  delle  funzioni
stesse. 
  3. Qualora un'impresa non disponga piu' del gestore  dei  trasporti
e' tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal  verificarsi
dell'evento,   all'autorita'   competente   oppure,    qualora    non
coincidente, all'organo vigilante di cui  all'articolo  9,  comma  4,
secondo  periodo,  il  quale   provvede   tempestivamente   a   darne
comunicazione alla citata autorita' competente. 
  4. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma
3 l'impresa non ha  provveduto  a  designare  un  nuovo  gestore  dei
trasporti,  che  sia  onorabile   ed   in   possesso   dell'idoneita'
professionale, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
di cui al citato articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare
l'autorizzazione ad esercitare la  professione  di  trasportatore  su
strada. 
  5. In caso di decesso, scomparsa,  incapacita'  fisica,  perdita  o
diminuzione della capacita'  di  agire  del  gestore  dei  trasporti,
l'impresa e' tenuta a darne comunicazione, entro  trenta  giorni  dal
verificarsi dell'evento, all' autorita' competente oppure  all'organo
vigilante, il quale provvede tempestivamente  a  darne  comunicazione
alla citata autorita' competente. 
  6. Se, nei casi di cui al comma 5, l'impresa non  ha  provveduto  a
nominare un nuovo gestore dei  trasporti  che  sia  onorabile  ed  in
possesso dell'idoneita' professionale entro sei mesi, prorogabili  di
tre mesi, dalla  data  della  prescritta  comunicazione,  l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9  del
presente  decreto  provvede,  entro   trenta   giorni,   a   revocare
l'autorizzazione ad esercitare la  professione  di  trasportatore  su
strada.