Art. 4 Gestore dei trasporti 1. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale, devono essere, alternativamente: a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone; c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 2. In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunita' che soddisfi i requisiti di onorabilita' ed idoneita' professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonche' l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse. 3. Qualora un'impresa non disponga piu' del gestore dei trasporti e' tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorita' competente oppure, qualora non coincidente, all'organo vigilante di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorita' competente. 4. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 3 l'impresa non ha provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell'idoneita' professionale, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada. 5. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica, perdita o diminuzione della capacita' di agire del gestore dei trasporti, l'impresa e' tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all' autorita' competente oppure all'organo vigilante, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorita' competente. 6. Se, nei casi di cui al comma 5, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell'idoneita' professionale entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del presente decreto provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.