Art. 5 
 
 
                      Requisito di stabilimento 
 
  1.  Il  requisito  di  stabilimento  di  cui  all'articolo  5   del
regolamento  (CE)  n.  1071/2009  e'  soddisfatto  con  le  modalita'
stabilite  con  decreto  del  Dipartimento  per   i   trasporti,   la
navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  -  Direzione
Generale  per  il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto. Tale provvedimento  indica,  tra  l'altro,  i  documenti  da
conservare presso la sede dell'impresa di  trasporto,  come  definita
dall'articolo 5,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n.  1071/2009
nonche' le caratteristiche che deve  avere  la  sede  operativa  come
definita dalla lettera c) del  citato  articolo  e  le  modalita'  di
dimostrazione del possesso delle stesse.