Art. 5 Requisito di stabilimento 1. Il requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e' soddisfatto con le modalita' stabilite con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita dall'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nonche' le caratteristiche che deve avere la sede operativa come definita dalla lettera c) del citato articolo e le modalita' di dimostrazione del possesso delle stesse.