Art. 6 Requisito dell'onorabilita' 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1071/2009, per le imprese di trasporto su strada il requisito dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti di cui all'articolo 4: a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone; c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare; d) dall'impresa, in quanto applicabile. 2. Con riferimento alla normativa nazionale, in attesa dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, nei settori elencati dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1071/2009, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilita' in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi della delega di cui all'art. 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96.