Art. 6 
 
 
                     Requisito dell'onorabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento (CE) 1071/2009, per le imprese di trasporto su strada  il
requisito dell'onorabilita' e'  sussistente  se  esso  e'  posseduto,
oltre che dal gestore dei trasporti di cui all'articolo 4: 
    a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio  di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni
altro tipo di ente; 
    b) dai soci  illimitatamente  responsabili  per  le  societa'  di
persone; 
    c) dal  titolare  dell'impresa  individuale  o  familiare  e  dai
collaboratori dell'impresa familiare; 
    d) dall'impresa, in quanto applicabile. 
  2.  Con   riferimento   alla   normativa   nazionale,   in   attesa
dell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  3  della  legge  4
giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 10  del  presente  decreto,
nei settori elencati dall'articolo 6, paragrafo 1,  lettera  a),  del
regolamento (CE) 1071/2009, non sussiste, o cessa di  sussistere,  il
requisito dell'onorabilita' in capo al soggetto che  si  trovi  nelle
condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n.395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i
commi da 3 a 9 del medesimo articolo. 
  3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo,  si  rinvia
alle norme da emanarsi ai sensi della delega di cui all'art. 3  della
legge 4 giugno 2010, n. 96.