Art. 7 Requisito dell'idoneita' finanziaria 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada e' tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneita' finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalita': a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1; b) attestazione rilasciata da una o piu' banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilita' professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1; Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorita' competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacita' finanziaria attestata