Art. 7 
 
 
                Requisito dell'idoneita' finanziaria 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  7,  paragrafo  1,   del
regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto  su  strada  e'
tenuta  a  dimostrare  la  sussistenza  del  requisito  di  idoneita'
finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalita': 
    a) attestazione rilasciata da un revisore contabile  iscritto  al
registro dei revisori  contabili,  tenuto  presso  il  Consiglio  dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che,
sulla  base  di  quanto  risulta  dall'analisi  dei  conti   annuali,
l'impresa  dispone  di  un  capitale  e  di  riserve  non   inferiori
all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1; 
    b) attestazione rilasciata da una o piu' banche, da compagnie  di
assicurazioni o da intermediari finanziari  autorizzati  ed  iscritti
nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria  o
assicurativa,    inclusa    l'assicurazione    di     responsabilita'
professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo  7
paragrafo 1; 
Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che  hanno  rilasciato
le  attestazioni  di  cui  al  presente  comma  hanno  l'obbligo   di
comunicare  in  forma  scritta  all'autorita'  competente,  entro  il
termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza,  ogni
fatto che determini diminuzione o perdita della capacita' finanziaria
attestata