Art. 8 Requisito della idoneita' professionale 1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto. 2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed e' accertato con il superamento dell'esame scritto di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone di due prove: a) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta; b) esercizi scritti e studi di casi. Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta e' composto per il 60 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b). Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera a) ed al 40 per cento per la prova di cui alla lettera b). 3. Possono partecipare alle prove di esame le persone, maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato. 5. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado possono richiedere alla provincia di partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un corso di formazione preliminare qualora nel territorio della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4, non sia stato attivato un corso di formazione preliminare nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame. 6. I titolari di un attestato di idoneita' professionale devono frequentare un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzato dagli stessi organismi previsti al comma 3. I titolari di attestato di idoneita' professionale che non abbiano diretto un'impresa di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima di poter essere designati come gestore, alla medesima tipologia di formazione. 7. Il requisito di idoneita' professionale e' dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciato dalle Province. 8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i quesiti degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui ai commi 3 e 6. 9. I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 10. Coloro che risultino titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali, possono continuare a svolgere l'attivita' di gestore per imprese che operano sia in ambito nazionale che internazionale. Qualora siano titolari di attestato rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad esercitare l'attivita' di trasportatore su strada esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio dell'attivita' in ambito internazionale e' necessario dimostrare il superamento dell'esame per il requisito dell'idoneita' professionale, ovvero la titolarita' di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.