Art. 8 
 
 
               Requisito della idoneita' professionale 
 
  1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi dell'articolo  3,
commi 1 e 2, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente
se esso e' posseduto dalla persona che viene da  essa  designata,  ai
sensi dell'articolo 4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto. 
  2. Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel  possesso
della conoscenza delle materie riportate nell'allegato  1,  parte  1,
del regolamento (CE) 1071/2009 ed e'  accertato  con  il  superamento
dell'esame scritto di cui all'articolo 8  del  medesimo  Regolamento,
che si compone di due prove: 
    a) domande scritte sotto forma di domande a scelta  multipla  con
quattro opzioni di risposta; 
    b) esercizi scritti e studi di casi. 
Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta e'  composto
per il 60 per cento dai punti conseguiti per la  prova  di  cui  alla
lettera a) e per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di
cui alla lettera b). Per l'insieme delle  prove  i  candidati  devono
ottenere  una  media  di  almeno  il  60  per  cento  del   punteggio
complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti,  rispetto
al punteggio massimo  totalizzabile  per  ciascuna  prova,  non  deve
essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera  a)
ed al 40 per cento per la prova di cui alla lettera b). 
  3. Possono partecipare alle prove di  esame  le  persone,  maggiori
d'eta', non interdette giudizialmente e non inabilitate, che  abbiano
assolto all'obbligo scolastico e  superato  un  corso  di  istruzione
secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di
formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle
strutture del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. 
  4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono organizzati
e certificati dalle amministrazioni  provinciali  competenti  per  la
residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe degli  italiani
residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato. 
  5. Le persone che non  abbiano  assolto  all'obbligo  scolastico  o
superato un corso di istruzione secondaria di secondo  grado  possono
richiedere alla provincia di partecipare  alla  prova  d'esame  senza
aver frequentato un  corso  di  formazione  preliminare  qualora  nel
territorio della stessa provincia, individuata ai sensi del comma  4,
non sia stato attivato un corso di formazione  preliminare  nei  nove
mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame. 
  6. I titolari di un attestato  di  idoneita'  professionale  devono
frequentare  un  corso  di  formazione  periodica  ogni  dieci  anni,
organizzato dagli stessi organismi previsti al comma 3. I titolari di
attestato  di  idoneita'  professionale  che  non   abbiano   diretto
un'impresa di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima
di poter essere designati come gestore, alla  medesima  tipologia  di
formazione. 
  7. Il requisito di idoneita' professionale e'  dimostrato  mediante
l'esibizione dell'attestato di cui all'Allegato III  del  regolamento
(CE) n. 1071/2009, rilasciato dalle Province. 
  8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i  quesiti
degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui ai commi 3
e 6. 
  9. I quesiti degli esami di cui al comma  2  sono  predisposti  dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici in collaborazione con il Comitato  centrale  per  l'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
  10.  Coloro  che  risultino  titolari  di  attestato  di  idoneita'
professionale per i trasporti internazionali,  possono  continuare  a
svolgere l'attivita' di gestore per imprese che operano sia in ambito
nazionale che internazionale. Qualora  siano  titolari  di  attestato
rilasciato  anteriormente  al  4  dicembre  2011,  che   abiliti   ad
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada  esclusivamente  in
ambito nazionale, ai fini  dell'esercizio  dell'attivita'  in  ambito
internazionale e' necessario dimostrare il superamento dell'esame per
il requisito dell'idoneita' professionale, ovvero la  titolarita'  di
attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.