Art. 9 Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada Autorita' competente 1. Le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente autorizzate ai fini dell'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009. 2. L'autorizzazione per l'esercizio della professione e' rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni. 3. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all'esercizio della professione, nonche' al rilascio e, in esito ai controlli, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneita' del gestore dei trasporti. 4. L'Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell'impresa richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298. L'iscrizione all'Albo presuppone l'avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilita', idoneita' finanziaria e professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla sede principale del richiedente l'autorizzazione, e che provvedono alla tenuta degli albi provinciali. 5. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonche' per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento e di quello di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione. 6. L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto comporta l'autorizzazione per l'esercizio della professione. 7. I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su strada dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni. 8. I procedimenti amministrativi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 9. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi dovra' immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o piu' veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonche', ove del caso, veicoli rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documentera' l'acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attivita' al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilita' solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non puo' mai essere inferiore a due anni. Ove l'impresa, successivamente all'inizio dell'attivita', si trovasse ad esercitare solo con uno o piu' autoveicoli acquisiti in disponibilita' con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente, per almeno un veicolo tale contratto non potra' avere durata inferiore a due anni. Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, qualora l'impresa abbia effettuato l'accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilita' tramite locazione o comodato non e' ammessa. Non e' mai ammessa l'acquisizione di veicoli in disponibilita' tramite contratto di locazione con conducente o di comodato con conducente. 10. Con la stessa procedura del comma 9, primo periodo, e nel rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto merci su strada per conto di terzi acquisiti in disponibilita' da tutte le imprese all'uopo autorizzate. 11. Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell'impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' la tipologia di autorizzazione rilasciata. 12. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di persone su strada, dovra' immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa acquisizione del titolo legale per l'accesso al mercato presso l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di trasporto richiesta ed in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o piu' veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documentera' l'acquisizione all'amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini della segnalazione dell'inizio delle attivita' al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada acquisiti in disponibilita' da tutte le imprese all'uopo autorizzate. 13. L'impresa puo' sospendere l'esercizio dell'attivita', anche per indisponibilita' di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sara' automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.