Art. 9 
 
 
Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore  su
                               strada 
                        Autorita' competente 
 
  1. Le imprese di trasporto  su  strada  devono  essere  debitamente
autorizzate  ai  fini  dell'esercizio  della  professione,  ai  sensi
dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009. 
  2. L'autorizzazione per l'esercizio della professione e' rilasciata
dagli  Uffici  della  motorizzazione  civile  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  competenti  per
territorio   in   relazione   alla   sede   principale   dell'impresa
richiedente, per le regioni a statuto  speciale  e  per  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  gli  organi  da  queste
individuati con proprie disposizioni. 
  3. L'Ufficio della motorizzazione civile competente  provvede  alla
ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione
all'esercizio della professione, nonche' al rilascio e, in  esito  ai
controlli, all'adozione dei provvedimenti  di  sospensione  o  revoca
dell'autorizzazione stessa e  di  dichiarazione  di  inidoneita'  del
gestore dei trasporti. 
  4. L'Ufficio della motorizzazione  civile  competente,  per  quanto
riguarda le imprese di trasporto di merci  su  strada  per  conto  di
terzi, verifica preliminarmente la regolare  iscrizione  dell'impresa
richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto  di  terzi,  tenuto  dal
Comitato centrale  per  l'Albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
ai sensi della legge 6 giugno 1974,  n.  298.  L'iscrizione  all'Albo
presuppone l'avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e
la permanenza dei requisiti di onorabilita', idoneita' finanziaria  e
professionale, da parte delle  amministrazioni  provinciali  o  degli
altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base  alla
sede principale del richiedente l'autorizzazione,  e  che  provvedono
alla tenuta degli albi provinciali. 
  5.  L'Ufficio  della  motorizzazione  civile  competente   provvede
direttamente per l'accertamento e  la  vigilanza  dei  requisiti  per
l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone  su
strada, nonche' per l'accertamento e la vigilanza  del  requisito  di
stabilimento e di quello di cui  all'articolo  2,  comma  227,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244, per le imprese di trasporto  di  merci
su strada per conto di terzi, e  agli  adempimenti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione. 
  6. L'iscrizione dell'impresa  nel  registro  elettronico  nazionale
delle imprese di trasporto su  strada  di  cui  all'articolo  11  del
presente decreto  comporta  l'autorizzazione  per  l'esercizio  della
professione. 
  7. I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su
strada  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni. 
  8.  I  procedimenti  amministrativi  per  l'attuazione  di   quanto
previsto nel presente articolo ed i relativi  termini  sono  definiti
dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici. 
  9. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di merci  su
strada per conto di terzi dovra' immettere in circolazione, ai  sensi
degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o piu' veicoli a
motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione  del
Regolamento  (CE)  n.  1071/2009,  nonche',  ove  del  caso,  veicoli
rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione,  reimmatricolazione
o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione  presentata
all'ufficio competente secondo quanto  previsto  dal  citato  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285. Con una copia semplice della carta
di circolazione provvisoria  o  definitiva,  se  ottenuta,  l'impresa
documentera' l'acquisizione al citato Albo  degli  autotrasportatori,
ai fini della segnalazione  dell'inizio  dell'attivita'  al  Registro
delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria
e dell'artigianato. Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in
circolazione siano  in  disponibilita'  solamente  con  contratto  di
locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la  durata
del contratto, almeno per il  primo  veicolo,  non  puo'  mai  essere
inferiore a  due  anni.  Ove  l'impresa,  successivamente  all'inizio
dell'attivita', si  trovasse  ad  esercitare  solo  con  uno  o  piu'
autoveicoli acquisiti in disponibilita' con  contratto  di  locazione
senza conducente o con  comodato  senza  conducente,  per  almeno  un
veicolo tale contratto non potra' avere durata inferiore a due  anni.
Nel caso dei veicoli  destinati  alla  costituzione  e  conservazione
della massa di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre
2007, n.244, qualora l'impresa abbia effettuato l'accesso al  mercato
mediante acquisizione di veicoli aventi  massa  complessiva  a  pieno
carico non inferiore  a  80  tonnellate,  la  disponibilita'  tramite
locazione  o  comodato  non  e'   ammessa.   Non   e'   mai   ammessa
l'acquisizione di veicoli  in  disponibilita'  tramite  contratto  di
locazione con conducente o di comodato con conducente. 
  10. Con la stessa procedura del  comma  9,  primo  periodo,  e  nel
rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e
sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il
trasporto  merci  su  strada  per  conto  di   terzi   acquisiti   in
disponibilita' da tutte le imprese all'uopo autorizzate. 
  11. Le imprese di  trasporto  merci,  relativamente  ai  veicoli  a
motore locati senza conducente, fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
normativa comunitaria e dall'articolo 84 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall'articolo  12
del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  286,  sono  tenute  a
recare a bordo ed esibire certificato in originale  rilasciato  dagli
Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale
dell'impresa stessa, attestante  il  numero  di  iscrizione  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche'
la tipologia di autorizzazione rilasciata. 
  12. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di  persone
su strada, dovra' immettere in circolazione, ai sensi degli  articoli
93 o 94 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  previa
acquisizione del  titolo  legale  per  l'accesso  al  mercato  presso
l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di
trasporto richiesta ed in  funzione  dell'autorizzazione  conseguita,
uno o piu' veicoli a motore,  tramite  domanda  di  immatricolazione,
reimmatricolazione o  duplicato  per  aggiornamento  della  carta  di
circolazione  presentata  all'ufficio  competente.  Con   una   copia
semplice della carta di circolazione  provvisoria  o  definitiva,  se
ottenuta, l'impresa documentera'  l'acquisizione  all'amministrazione
che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini
della segnalazione dell'inizio  delle  attivita'  al  Registro  delle
imprese istituito presso le camere  di  commercio,  dell'industria  e
dell'artigianato.  Con  le   stesse   procedure   sono   immessi   in
circolazione  i  veicoli  per  il  trasporto  di  persone  su  strada
acquisiti in disponibilita' da tutte le imprese all'uopo autorizzate. 
  13. L'impresa puo' sospendere l'esercizio dell'attivita', anche per
indisponibilita' di veicoli a motore, per  un  massimo  di  due  anni
consecutivi, decorsi i quali  sara'  automaticamente  cancellata  dal
registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.