IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta; Visto in particolare l'art. 15, comma 5, del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le procedure e le modalita' per l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC, per l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni; Visto altresi' l'art. 15, commi 6 e 7, del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevedono che con il decreto di cui al comma 5 sono da stabilire le modalita' per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti, nonche' sono da definire i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC, la nomina dei loro membri e la nomina ed il funzionamento delle commissioni di appello per gli stessi vini ed inoltre sono da stabilire l'ammontare dei costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello, posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato, e le relative modalita' di pagamento; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC. Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati commi 5, 6 e 7 dell'articolo 15 del Decreto legislativo n. 61/2010, concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e dell'attivita' delle commissioni di degustazione; Ritenuto altresi' di dover adottare, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni transitorie, in conformita' al disposto di cui all'articolo 31, comma 1, del citato Decreto legislativo n. 61/2010; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011; Decreta: Art. 1 Esami analitici ed organolettici - Attivita' commissioni di degustazione - Art. 15, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 61/2010 - Definizioni - Disposizioni generali e ambito di applicazione 1. Allorche' non sara' diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Ministero: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Regioni: Regioni e Province autonome; Struttura di controllo: l'autorita' di controllo pubblica designata o l'organismo privato autorizzato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP; DOP: denominazione di origine protetta; IGP: indicazione geografica protetta; DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; DOC: denominazione di origine controllata; DO: in termini unitari DOCG e DOC; IGT: indicazione geografica tipica. 2. Ai fini della qualificazione con la DOCG e la DOC le relative partite di vino devono essere sottoposte, a cura della struttura di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale di cui all'art. 25 del reg. CE n. 607/2009. 3. La positiva certificazione di cui al comma 2 e' condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validita' per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. Trascorsi i predetti periodi di validita', in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni: a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine e' da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica; b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica. 4. Per le partite di vini IGT, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CE n. 607/2009, la verifica annuale e' limitata all'esame chimico-fisico ed e' effettuata dalla struttura di controllo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli. 5. Fatto salvo che per le finalita' di cui ai comma 2, 3 e 4 la struttura di controllo agisce in conformita' alla norma europea UNI CEI EN 45011, nel presente decreto sono stabilite le disposizioni applicative del decreto legislativo per quanto concerne: a) le procedure e le modalita' per: le operazioni di prelievo dalle relative partite dei campioni di vino da destinare agli esami analitici e organolettici o agli esami analitici, ai fini della verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DOCG, DOC e IGT; l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC; l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT; la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti; b) i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei loro membri, nonche' per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di degustazione di appello di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo; c) la determinazione dei costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e la determinazione delle tariffe, a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato, per la copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni di appello, nonche' le modalita' di pagamento.