IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello citato  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  regolamento
unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo  le  denominazioni  di
origine  protetta  e  le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti
del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica  il  regolamento  (CE)  607/2009
della Commissione recante modalita' di applicazione  del  regolamento
(CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88; 
  Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del  8  aprile
2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini  a
denominazione  d'origine  protetta  e   ad   indicazione   geografica
protetta; 
  Visto in  particolare  l'art.  15,  comma  5,  del  citato  Decreto
legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  da  stabilire  le
procedure e le modalita' per l'espletamento degli esami  analitici  e
organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG  e  DOC,
per  l'espletamento  degli  esami  analitici  mediante  controlli   a
campione per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni; 
  Visto  altresi'  l'art.  15,  commi  6  e  7,  del  citato  Decreto
legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevedono che con il  decreto
di  cui  al  comma  5  sono  da  stabilire  le   modalita'   per   la
determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei
vini frizzanti e spumanti, nonche' sono da definire i criteri per  il
riconoscimento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC,
la nomina dei loro membri e  la  nomina  ed  il  funzionamento  delle
commissioni di appello  per  gli  stessi  vini  ed  inoltre  sono  da
stabilire  l'ammontare  dei  costi   per   il   funzionamento   delle
Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello,  posti  a
carico dei soggetti  che  ne  richiedono  l'operato,  e  le  relative
modalita' di pagamento; 
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
25 luglio 2003 concernente la disciplina degli  esami  chimico-fisici
ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni  di  degustazione
dei vini DOCG e DOC. 
  Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative  di  cui  ai
citati commi 5, 6 e 7 dell'articolo 15  del  Decreto  legislativo  n.
61/2010, concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici  per  i
vini  DOP  e  IGP,  degli  esami  organolettici  per  i  vini  DOP  e
dell'attivita' delle commissioni di degustazione; 
  Ritenuto altresi' di dover adottare,  nelle  more  dell'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  le  disposizioni   transitorie,   in
conformita' al disposto di cui all'articolo 31, comma 1,  del  citato
Decreto legislativo n. 61/2010; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Esami  analitici  ed  organolettici  -   Attivita'   commissioni   di
  degustazione - Art. 15, comma 5, 6 e 7 del decreto  legislativo  n.
  61/2010  -  Definizioni  -  Disposizioni  generali  e   ambito   di
  applicazione 
 
  1.  Allorche'  non  sara'  diversamente  previsto  per   specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i  seguenti
termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: 
    decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
    Ministero:  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali; 
    Regioni: Regioni e Province autonome; 
    Struttura  di  controllo:  l'autorita'  di   controllo   pubblica
designata o l'organismo privato autorizzato di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP; 
    DOP: denominazione di origine protetta; 
    IGP: indicazione geografica protetta; 
    DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; 
    DOC: denominazione di origine controllata; 
    DO: in termini unitari DOCG e DOC; 
    IGT: indicazione geografica tipica. 
  2. Ai fini della qualificazione con la DOCG e la  DOC  le  relative
partite di vino devono essere sottoposte, a cura della  struttura  di
controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico,  al  fine  di
certificare   la   corrispondenza   delle   stesse    partite    alle
caratteristiche previste dai  relativi  disciplinari  di  produzione,
mediante la verifica annuale di  cui  all'art.  25  del  reg.  CE  n.
607/2009. 
  3. La positiva certificazione di cui al comma 2 e'  condizione  per
l'utilizzazione della denominazione ed ha validita'  per  centottanta
giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di  tre  anni
per i vini DOC liquorosi. Trascorsi i predetti periodi di  validita',
in  assenza  di  imbottigliamento,  per  le  relative  partite   sono
applicabili le seguenti condizioni: 
    a) entro il  termine  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di
certificazione, i vini DOCG devono  essere  sottoposti  ad  un  nuova
certificazione organolettica; trascorso detto termine e' da  ripetere
sia la certificazione analitica che quella organolettica; 
    b)  i  vini  a  DOC  devono  essere  sottoposti   ad   un   nuova
certificazione analitica e organolettica. 
  4. Per le partite di vini IGT, conformemente alle  disposizioni  di
cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CE n. 607/2009, la verifica
annuale e' limitata all'esame chimico-fisico ed e'  effettuata  dalla
struttura di controllo nel rispetto delle  procedure  e  dei  criteri
stabiliti nello specifico piano dei controlli. 
  5. Fatto salvo che per le finalita' di cui ai comma 2,  3  e  4  la
struttura di controllo agisce in conformita' alla norma  europea  UNI
CEI EN 45011, nel presente decreto  sono  stabilite  le  disposizioni
applicative del decreto legislativo per quanto concerne: 
    a) le procedure e le modalita' per: 
      le operazioni di prelievo dalle relative partite  dei  campioni
di vino da destinare agli esami  analitici  e  organolettici  o  agli
esami  analitici,  ai  fini  della  verifica  annuale  dei  requisiti
previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DOCG, DOC  e
IGT; 
      l'espletamento degli esami analitici e  organolettici  mediante
controlli sistematici per i vini DOCG e DOC; 
      l'espletamento  degli  esami  analitici  mediante  controlli  a
campione per i vini IGT; 
      la  determinazione  dell'analisi  complementare   dell'anidride
carbonica nei vini frizzanti e spumanti; 
    b)  i  criteri  per  il  riconoscimento  delle   commissioni   di
degustazione e la nomina dei loro membri, nonche' per la nomina ed il
funzionamento delle commissioni di degustazione  di  appello  di  cui
all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo; 
    c)  la  determinazione  dei  costi  per  il  funzionamento  delle
Commissioni di degustazione e  la  determinazione  delle  tariffe,  a
carico dei soggetti che ne chiedono l'operato, per la  copertura  dei
costi di funzionamento  delle  Commissioni  di  appello,  nonche'  le
modalita' di pagamento.