Art. 13 
 
 
           Registri e verbali delle Commissioni di appello 
 
  1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei  campioni  sono
vidimati dal capo del competente Ufficio del Ministero ove operano le
stesse  commissioni  e  le  relative  pagine  sono   progressivamente
numerate. 
  2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre  a  contenere  la
data della riunione e l'individuazione dei partecipanti,  riporta  il
giudizio conclusivo espresso per ciascun  campione  degustato  e,  in
caso di "non  idoneita'",  il  relativo  motivo,  nonche'  il  numero
attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale  e'
sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. 
  3. L'abbinamento del campione degustato con il detentore  del  vino
al quale il campione stesso si riferisce e' effettuato dal segretario
della  commissione  al  termine   della   seduta   di   degustazione,
trascrivendo nel registro  di  presa  in  carico  i  risultati  della
degustazione  medesima.  Tale  trascrizione   e'   sottoscritta   dal
segretario stesso e dal presidente.