Art. 13 Registri e verbali delle Commissioni di appello 1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni sono vidimati dal capo del competente Ufficio del Ministero ove operano le stesse commissioni e le relative pagine sono progressivamente numerate. 2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di "non idoneita'", il relativo motivo, nonche' il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale e' sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. 3. L'abbinamento del campione degustato con il detentore del vino al quale il campione stesso si riferisce e' effettuato dal segretario della commissione al termine della seduta di degustazione, trascrivendo nel registro di presa in carico i risultati della degustazione medesima. Tale trascrizione e' sottoscritta dal segretario stesso e dal presidente.