Art. 5 
 
 
                 Esame organolettico per i vini DOP 
    Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione 
 
  1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto
di vista analitico. 
  2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore
e il sapore indicati dal disciplinare di  produzione  della  relativa
DOCG o DOC. 
  3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite  commissioni  di
degustazione indicate dalla competente struttura di controllo per  le
relative DOCG e DOC. Tali commissioni sono nominate dalla  competente
Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di commercio.
Tali commissioni sono costituite da tecnici  ed  esperti  degustatori
scelti negli elenchi di cui all'articolo 6, con i criteri di  cui  ai
seguenti commi. 
  4. Ciascuna commissione di degustazione e' composta dal Presidente,
dal relativo supplente, da  quattro  membri,  dal  Segretario  e  dal
relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri  devono  essere
tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione  e'
consentita  una  diversa  rappresentanza  tra  tecnici   ed   esperti
degustatori, qualora esistano effettive carenze  di  iscrizione  agli
elenchi dei tecnici degustatori. 
  5. Il Presidente  e  il  relativo  supplente  sono  nominati  dalla
competente Regione per un triennio. 
  6. Il Segretario  e  il  relativo  supplente  sono  nominati  dalla
competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un
triennio. 
  7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente  d'intesa  con
il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti  tra
gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo  conto  del
criterio  della  comprovata  esperienza   professionale   per   la/le
relativa/e denominazione/i. 
  8. Per  le  denominazioni  di  ambito  interregionale  le  relative
Regioni,  su  proposta  della  competente  struttura  di   controllo,
stabiliscono d'intesa il numero delle commissioni di cui al  comma  3
ed i criteri per la relativa nomina. 
  9. Qualora i campioni da esaminare di una o piu' DOCG o  DOC  siano
in numero  esiguo,  puo'  essere  nominata  un'unica  commissione  di
degustazione per due o piu'  vini  DOCG  o  DOC,  su  proposta  delle
competenti strutture di controllo. 
  10. Qualora il  livello  delle  produzioni  dei  vini  DOCG  o  DOC
esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli  iscritti  agli
elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al  successivo
art.  6,  tali  da  non  consentire  l'istituzione   della   relativa
commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3,
l'espletamento degli organolettici  puo'  essere  affidato  ad  altra
commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.