Art. 5 Esame organolettico per i vini DOP Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione 1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico. 2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC. 3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di degustazione indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC. Tali commissioni sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all'articolo 6, con i criteri di cui ai seguenti commi. 4. Ciascuna commissione di degustazione e' composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione e' consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori. 5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio. 6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio. 7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i. 8. Per le denominazioni di ambito interregionale le relative Regioni, su proposta della competente struttura di controllo, stabiliscono d'intesa il numero delle commissioni di cui al comma 3 ed i criteri per la relativa nomina. 9. Qualora i campioni da esaminare di una o piu' DOCG o DOC siano in numero esiguo, puo' essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o piu' vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo. 10. Qualora il livello delle produzioni dei vini DOCG o DOC esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 6, tali da non consentire l'istituzione della relativa commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento degli organolettici puo' essere affidato ad altra commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.