Art. 3 
 
 
                   Organizzazione e funzionamento 
 
  1. La Commissione si riunisce di  regola  per  singoli  settori  di
rischio  o,  per  l'esame  di  questioni   interdisciplinari   o   di
particolare rilevanza, a settori congiunti. La Commissione,  inoltre,
si riunisce in  seduta  plenaria  almeno  una  volta  l'anno  per  la
verifica delle attivita' svolte e per la programmazione annuale delle
iniziative. 
  2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente  su  richiesta  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  oppure  con  decisione
dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, con indicazione degli argomenti  posti  all'ordine
del giorno, con preavviso di almeno sette giorni,  salvo  i  casi  di
esposizione al pericolo di rischi nei  settori  di  cui  al  comma  1
dell'art. 1, per i quali la Commissione  puo'  essere  convocata  con
urgenza.  Negli  stessi  termini  e'  resa  disponibile  la  relativa
documentazione. 
  3. Il Capo del Dipartimento  puo',  altresi',  richiedere  in  ogni
momento al Presidente di dare mandato alla Commissione  o  ad  alcuni
suoi componenti di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini. 
  4. Qualora si rilevi la necessita'  di  approfondire  problematiche
specifiche   e   territorialmente   localizzate,   e'   prevista   la
partecipazione  alle  riunioni  di  rappresentanti  delle  competenti
Commissioni grandi rischi regionali o degli  equivalenti  comitati  o
organismi di consulenza tecnico-scientifica. 
  5. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici,
il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni senza diritto
di voto anche esperti esterni. 
  6. Il  vicepresidente  sostituisce  il  presidente  nelle  relative
funzioni in caso di suo impedimento o assenza. 
  7.  La  Commissione  si  riunisce  di  norma  presso  la  sede  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  opera  con  la  meta'   dei
componenti convocati  e  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
riunioni possono essere svolte anche per via telematica. 
  8. Le risultanze di  ciascuna  riunione  sono  sintetizzate  in  un
verbale  che  verra'  consegnato  al  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque  non  oltre  una
settimana dalla data della riunione. In caso di particolari  esigenze
di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati  in  un  comunicato,
che  rappresenta  l'unica   forma   ufficiale   di   rappresentazione
all'esterno del parere della Commissione. 
  9. La Commissione dura in carica cinque anni.  I  componenti  della
Commissione decadono dall'incarico  qualora  non  partecipino,  senza
motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali  siano  stati
regolarmente invitati. 
  10. La  Commissione,  contestualmente  al  suo  insediamento,  puo'
approvare un  regolamento  organizzativo  e  di  funzionamento  della
Commissione  stessa,  indicando  compiti,   requisiti,   obblighi   e
procedure necessarie al suo corretto funzionamento. 
  11. Un'apposita struttura composta da tre unita' di  personale  del
Dipartimento  della   protezione   civile,   con   il   coordinamento
dell'Ufficio   relazioni   istituzionali,   assicura   il    supporto
tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione. 
  12.  Ai  componenti  della  commissione   compete   unicamente   il
trattamento di missione previsto per i  dirigenti  statali  di  prima
fascia. Alle relative spese si provvede a carico  del  Fondo  per  la
protezione civile, che presenta le necessarie disponibilita'.