Art. 3 Organizzazione e funzionamento 1. La Commissione si riunisce di regola per singoli settori di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a settori congiunti. La Commissione, inoltre, si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno per la verifica delle attivita' svolte e per la programmazione annuale delle iniziative. 2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di esposizione al pericolo di rischi nei settori di cui al comma 1 dell'art. 1, per i quali la Commissione puo' essere convocata con urgenza. Negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. 3. Il Capo del Dipartimento puo', altresi', richiedere in ogni momento al Presidente di dare mandato alla Commissione o ad alcuni suoi componenti di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini. 4. Qualora si rilevi la necessita' di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, e' prevista la partecipazione alle riunioni di rappresentanti delle competenti Commissioni grandi rischi regionali o degli equivalenti comitati o organismi di consulenza tecnico-scientifica. 5. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni. 6. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza. 7. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la meta' dei componenti convocati e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica. 8. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che verra' consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l'unica forma ufficiale di rappresentazione all'esterno del parere della Commissione. 9. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente invitati. 10. La Commissione, contestualmente al suo insediamento, puo' approvare un regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione stessa, indicando compiti, requisiti, obblighi e procedure necessarie al suo corretto funzionamento. 11. Un'apposita struttura composta da tre unita' di personale del Dipartimento della protezione civile, con il coordinamento dell'Ufficio relazioni istituzionali, assicura il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione. 12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilita'.