Art. 2 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «imprenditore ittico»: il titolare di licenza di pesca di cui all'art. 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale e le relative attivita' connesse; b) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attivita' relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; c) «organizzazioni di produttori riconosciute»: i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento (CE) n. 104/00 e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2318/01, cosi' come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1767/04; d) «centro di vendita all'asta»: ogni unita' d'impresa in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dotata di un numero di riconoscimento veterinario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04; e) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attivita' di impresa del settore alimentare; f) «primi acquirenti»: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita; g) «prima vendita»: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista; h) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca; i) «sito di acquacoltura»: luogo presso il quale si eseguono attivita' di allevamento, coltura, custodia di animali d'acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, e relativo decreto attuativo; j) «vendita al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso; k) «tracciabilita'»: la possibilita' di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio; l) «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura; m) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita; n) «prelievo»: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita; o) «metodo di produzione»: cattura in mare o nelle acque interne salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura; p) «data dello sbarco»: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita; q) «data del prelievo»: data della raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita.