Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «imprenditore ittico»: il titolare di licenza di  pesca  di  cui
all'art. 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita,
professionalmente  ed  in  forma  singola,  associata  o  societaria,
l'attivita' di pesca professionale e le relative attivita' connesse; 
  b) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce  o  detiene
un'impresa che svolge attivita' relative ad una qualsiasi delle  fasi
di produzione, trasformazione, commercializzazione,  distribuzione  e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  c)  «organizzazioni  di  produttori   riconosciute»:   i   soggetti
riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 4 del  regolamento  (CE)  n.
104/00 e dell'art. 2 del regolamento  (CE)  n.  2318/01,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1767/04; 
  d) «centro di vendita  all'asta»:  ogni  unita'  d'impresa  in  cui
avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura  dotata  di  un  numero  di  riconoscimento
veterinario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04; 
  e) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto della
pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto  nell'ambito
di un'operazione o di un'attivita' di impresa del settore alimentare; 
  f) «primi acquirenti»: gli  operatori  che  acquistano  i  prodotti
della pesca messi in prima vendita; 
  g) «prima vendita»: vendita dal peschereccio  al  primo  operatore,
sia esso un dettagliante oppure un grossista; 
  h) «peschereccio»: qualsiasi  nave  attrezzata  per  la  cattura  a
titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a
cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca; 
  i) «sito di  acquacoltura»:  luogo  presso  il  quale  si  eseguono
attivita'   di   allevamento,   coltura,    custodia    di    animali
d'acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai  sensi
del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.  148,  e  relativo  decreto
attuativo; 
  j) «vendita al dettaglio»:  la  movimentazione  e/o  trasformazione
degli alimenti e il  loro  stoccaggio  nel  punto  di  vendita  o  di
consegna   al   consumatore   finale,   compresi   i   terminali   di
distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense  di  aziende  e
istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe,
i negozi, i centri di distribuzione per supermercati  e  i  punti  di
vendita all'ingrosso; 
  k) «tracciabilita'»: la possibilita' di ricostruire  e  seguire  il
percorso dei prodotti  della  pesca  e  dell'acquacoltura  attraverso
tutte  le  fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e   della
distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio; 
  l)   «partita»:   quantitativo   di   prodotti   della   pesca    e
dell'acquacoltura   di   una   determinata   specie   della    stessa
presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona  geografica  e
dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci,  o  dallo  stesso
sito di acquacoltura; 
  m) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti
della pesca da un peschereccio a  terra  per  essere  destinato  alla
prima vendita; 
  n) «prelievo»: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione  o
dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere  destinato
alla prima vendita; 
  o) «metodo di produzione»: cattura in mare o  nelle  acque  interne
salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura; 
  p) «data dello sbarco»:  data  di  scarico  iniziale  di  qualsiasi
quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a  terra  per
essere destinato alla prima vendita; 
  q) «data del prelievo»: data  della  raccolta  del  prodotto  dalla
vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o  dalla  gabbia  a
mare per essere destinato alla prima vendita.