Art. 3 Soggetti 1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo: a) gli imprenditori ittici; b) i primi acquirenti; c) le organizzazioni di produttori riconosciute; d) i titolari dei centri di raccolta; e) i titolari dei centri di vendita all'asta; f) i trasportatori. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.