Art. 3 
 
 
                              Soggetti 
 
  1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni  del  presente
decreto sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita,
del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della  pesca
e dell'acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco
tassativo: 
  a) gli imprenditori ittici; 
  b) i primi acquirenti; 
  c) le organizzazioni di produttori riconosciute; 
  d) i titolari dei centri di raccolta; 
  e) i titolari dei centri di vendita all'asta; 
  f) i trasportatori. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
imprenditori ittici che  vendono  direttamente  dal  peschereccio  al
consumatore piccoli quantitativi di prodotti della  pesca  di  valore
non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.