Art. 4 Tracciabilita' 1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilita' che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.