Art. 4 
 
 
                           Tracciabilita' 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti ad adottare un  sistema
di tracciabilita' che assicuri che  tutte  le  partite  dei  prodotti
della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della  distribuzione,  dalla
cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  56,  comma   4   del
regolamento  (CE)  n.  1224/09,  tutti  i  prodotti  della  pesca   e
dell'acquacoltura   catturati   o   raccolti   per    poter    essere
commercializzati devono essere  suddivisi  in  partite  anteriormente
alla prima vendita.