Art. 5 
 
 
                            Registrazione 
 
  1. Ai fini della prima immissione sul  mercato,  i  prodotti  della
pesca  devono  essere  ceduti  ad  un  centro  di  vendita   all'asta
registrato  o  ad  acquirenti  registrati  o  ad  organizzazioni   di
produttori. 
  2. Gli operatori che acquistano i prodotti  della  pesca  messi  in
prima  vendita  sono  tenuti  a  registrarsi   tramite   il   portale
www.politicheagricole.gov.it con  le  modalita'  individuate  con  il
provvedimento di cui al successivo art. 9. 
  3. Sono esonerati dagli obblighi di cui al  presente  articolo  gli
acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg  che
non   vengono   successivamente   immessi   sul   mercato   ma   sono
esclusivamente destinati al consumo privato.