Art. 5 Registrazione 1. Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti ad un centro di vendita all'asta registrato o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. 2. Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.politicheagricole.gov.it con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9. 3. Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente articolo gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.