Art. 6 
 
 
                Dichiarazioni di assunzione in carico 
 
  1. Fatte salve  le  specifiche  disposizioni  contenute  nei  piani
pluriennali, gli operatori che prendono in carico  i  prodotti  della
pesca destinati ad una messa  in  vendita  successiva  che  hanno  un
fatturato  annuo  per  le  prime  vendite  di  prodotti  della  pesca
inferiore a 200.000 euro e responsabili della  prima  immissione  sul
mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono
trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal
completamento dello sbarco in formato elettronico tramite  l'apposita
sezione del portale  www.politicheagricole.gov.it  con  le  modalita'
individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9,  ovvero
mediante presentazione in formato cartaceo alle  Autorita'  marittime
presso il  cui  territorio  di  competenza  avviene  l'assunzione  in
carico. 
  2. Fatte salve  le  specifiche  disposizioni  contenute  nei  piani
pluriennali, gli operatori che prendono in carico  i  prodotti  della
pesca destinati ad una messa in vendita  successiva  che  abbiano  un
fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca  pari  o
superiore a 200.000 euro e responsabili della  prima  immissione  sul
mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro  devono
inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di  assunzione
in carico entro 24 ore dal completamento dello  sbarco  nell'apposita
sezione del portale  www.politicheagricole.gov.it  con  le  modalita'
individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.