Art. 6 Dichiarazioni di assunzione in carico 1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorita' marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico. 2. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che abbiano un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.