Art. 7 Note di vendita 1. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita, se possibile in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco. 2. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalita' individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9. 3. Sono esonerati dall'obbligo di presentare le note di vendita gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma sono esclusivamente destinati a consumo privato.