Art. 7 
 
 
                           Note di vendita 
 
  1. Gli acquirenti registrati, i centri di  vendita  all'asta  e  le
organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le  prime
vendite  di  prodotti  della  pesca   inferiore   a   200.000   euro,
responsabili della prima immissione sul mercato  dei  prodotti  della
pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro
48 ore dalla prima  vendita,  se  possibile  in  formato  elettronico
tramite l'apposita sezione del  portale  www.politicheagricole.gov.it
con  le  modalita'  individuate  con  il  provvedimento  di  cui   al
successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato  cartaceo
alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco. 
  2. Gli acquirenti registrati, i centri di  vendita  all'asta  e  le
organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le  prime
vendite di prodotti della pesca  pari  o  superiore  a  200.000  euro
devono inserire le informazioni contenute nelle note di vendita entro
24 ore dal completamento della prima  vendita  nell'apposita  sezione
del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalita' individuate
con il provvedimento di cui al successivo art. 9. 
  3. Sono esonerati dall'obbligo di presentare le note di vendita gli
acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 kg  che  non
vengono successivamente immessi sul mercato, ma  sono  esclusivamente
destinati a consumo privato.