Art. 8 
 
 
                       Documento di trasporto 
 
  1. Gli operatori responsabili  del  trasporto  dei  prodotti  della
pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per  i  quali  non  sia
stata  presentata  una  nota  di  vendita  o  una  dichiarazione   di
assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto  entro  48
ore dal caricamento dei prodotti alle Autorita' marittime  competenti
per luogo di sbarco. 
  2. Gli operatori responsabili  del  trasporto  dei  prodotti  della
pesca sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se  il  documento
di trasporto e' sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco
indicante i quantitativi trasportati o da  un  documento  equivalente
contenente almeno le informazioni di cui all'art. 23 del  regolamento
(CE) n. 1224/09. 
  3. Gli operatori responsabili  del  trasporto  dei  prodotti  della
pesca sono esonerati dall'obbligo di avere il documento di  trasporto
che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto e'
stato trasmesso per via elettronica prima dell'inizio del  trasporto,
alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco. 
  4. Gli operatori responsabili  del  trasporto  dei  prodotti  della
pesca e dell'acquacoltura sono esonerati dall'obbligo di cui al comma
1, se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di  un'area
portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.