Art. 8 Documento di trasporto 1. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per i quali non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto entro 48 ore dal caricamento dei prodotti alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco. 2. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se il documento di trasporto e' sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente almeno le informazioni di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 1224/09. 3. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto e' stato trasmesso per via elettronica prima dell'inizio del trasporto, alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco. 4. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.