Art. 3 Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito 1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7 del presente decreto, pianifica le attivita' per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' di cui all'art. 4 dello stesso decreto. 2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui e' in possesso. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato. 3. La Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art. 14-ter, comma 5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identita'. In caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti in relazione al finanziamento del programma. 4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico, procedendo ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al medesimo soggetto incaricato dell'attuazione. 5. Il soggetto incaricato dell'attuazione del programma di cui all'art. 6 del presente decreto comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca di cui all'art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico.