Art. 3 
 
 
      Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito 
 
  1. Il Dipartimento per le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui  all'art.  7
del presente decreto, pianifica le  attivita'  per  l'attuazione  dei
programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo  le  priorita'
di cui all'art. 4 dello stesso decreto. 
  2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della  provincia
nella quale si trova istanza di accesso  al  programma  di  rimpatrio
volontario  e  assistito,  corredata  della  documentazione  e  delle
informazioni di cui e' in possesso. La presentazione dell'istanza non
sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  di  respingimento  o   di
espulsione gia' adottato. 
  3.  La  Prefettura  informa  della  presentazione  dell'istanza  la
questura  competente  che  verifica  che  non  ricorrano  i  casi  di
esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art.  14-ter,  comma
5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso  di  un  valido
documento  di  riconoscimento  o,  in  mancanza,  che  ne  sia  stata
accertata l'identita'. In caso di esito favorevole degli accertamenti
di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato  al
programma di rimpatrio, fino a concorrenza della  disponibilita'  dei
posti in relazione al finanziamento del programma. 
  4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma
alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico,  procedendo
ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto  incaricato
dell'attuazione del programma.  In  caso  di  mancata  ammissione  al
programma,  la  Prefettura  ne  da'  tempestiva  comunicazione   alla
questura competente, anche in via telematica, all'interessato  ed  al
medesimo soggetto incaricato dell'attuazione. 
  5. Il soggetto incaricato  dell'attuazione  del  programma  di  cui
all'art. 6 del presente decreto comunica alla  Prefettura  l'avvenuto
rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14-ter,  comma
3, del Testo unico nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza  di
revoca di cui all'art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico.