Art. 4 Priorita' di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito 1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le priorita' di seguito indicate: a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico; b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria; c) cittadini stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno; d) cittadini stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico; e) cittadini stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.