Art. 4 
 
 
                Priorita' di ammissione ai programmi 
                 di rimpatrio volontario e assistito 
 
  1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti  ai
cittadini stranieri secondo le priorita' di seguito indicate: 
  a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo
unico; 
  b)  vittime  di  tratta,  soggetti  affetti  da  gravi   patologie,
richiedenti la protezione internazionale  e  titolari  di  protezione
internazionale o umanitaria; 
  c) cittadini stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il
rinnovo del permesso di soggiorno; 
  d) cittadini stranieri, gia' destinatari  di  un  provvedimento  di
espulsione o di respingimento ai sensi dell'art.  10,  comma  2,  del
Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione  ed  espulsione
ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico; 
  e) cittadini stranieri, gia' destinatari  di  un  provvedimento  di
espulsione a cui sia  stato  concesso  un  periodo  per  la  partenza
volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.