Art. 6 Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito 1. Sulla base della pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione individua, con le procedure di selezione e di aggiudicazione previste dalla legislazione vigente, i soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio. 2. I Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dall'art. 3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.