Art. 6 
 
 
    Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito 
 
  1. Sulla base della pianificazione di cui all'art. 3, comma 1,  del
presente  decreto  il  Dipartimento  per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione  individua,  con  le  procedure  di  selezione  e   di
aggiudicazione  previste  dalla  legislazione  vigente,  i   soggetti
incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio. 
  2. I Consigli territoriali per l'immigrazione,  previsti  dall'art.
3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i
soggetti  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del   presente   decreto,
finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.