Art. 14 - bis Disposizioni in materia di riscossione dei comuni (( 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) alla lettera gg-quater): )) (( 1) all'alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»; )) (( 2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse; )) (( 3) il numero 2) e' abrogato; )) (( b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi Comma 1: --Si riporta il testo del comma 2, del citato articolo 7 lettere gg quater e gg sexies come modificato dal presente articolo, per le lettere gg-ter ) e gg-septies), del decreto-legge n. 70 del 2011 si veda nelle note al comma 13-octies) dell'articolo 10 della presente legge. gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie»; 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario comunale dall' articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;