Art. 30 Esigenze indifferibili 1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012» e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400 milioni». 2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato. 3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del presente (( decreto )); l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4». b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato; c) all'articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013». (( 3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti «; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unita' che navighino esclusivamente nelle acque protette della Laguna di Venezia.». )) (( 3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni: )) (( a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro sesto - titolo I - del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale navigante anche ai fini della istituzione di specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare; )) (( b) modifica, secondo criteri di semplificazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare. )) (( 3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e' emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unita' navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare. )) (( 3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d'acqua, con riferimento alla Laguna di Venezia, si intendono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale. )) 4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). (( 5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito all'attuazione del presente comma. )) 6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: a) al fine di assicurare la continuita' e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro piu' elevate espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura, e' autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei; b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca. 7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a due milioni di euro annui (( a decorrere dall'anno 2012 )), si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa di parte corrente. 8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attivita' culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. (( 8-bis. All'elenco 3, allegato all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: )) (( « - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; )) (( Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione». )) (( 8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "47,2 milioni di euro". )) (( 8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-bis e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. ))
Riferimenti normativi --Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)", come modificato dalla presente legge: "18. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2012". -- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: "1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative risorse". -- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: "3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica". -- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", come modificato dalla presente legge: "4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2013, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti". -- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59": 2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia. -- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]" --Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O. --Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. --Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. -- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". --Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137. --Si riporta l'autorizzazione di spesa di cui al suddetto decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato": Tabella C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' Parte di provvedimento in formato grafico --Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: "1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro". --Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile": "19. Norma finanziaria. 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. 2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1. 5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati di previsione". -- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi": "A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica". --Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2010)": "239. Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169". --Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 3, della gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183: "3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento". -- Si riporta il testo degli articoli 9 e 33 della Costituzione: "9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". "33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75: "1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali". -- Si riporta il testo dell'articolo 2 del gia' citato decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34: "Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei 1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predisposto dalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale per le antichita', previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonche' di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania e' individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1. 5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessita' di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita' di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche mediante trattativa privata. 8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su dette disponibilita'". -- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2, della citata legge 12 novembre 2011, n. 183: "2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"; b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente». -- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: "8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74". "8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data". -- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: "3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009". 4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data". -- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008)": "3. 102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente". -- Si riporta l'elenco 3 allegato all'articolo 33, comma 1, della gia' citata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla presente legge: "Elenco 3 (articolo 33, comma 1) FINALITA' - Fondo per le politiche giovanili - Investimenti Gruppo Ferrovie - Contratto di programma con RFI - Professionalizzazione Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» - Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali - Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre - Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito - Ulteriori esigenze dei Ministeri - Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Unione italiana ciechi - Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione." -- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 53, della citata legge 12 dicembre 2011, n. 183, come modificato dalla presente legge: "53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014". -- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale": "4. Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali. 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo".