Art. 8 
 
           Misure per la stabilita' del sistema creditizio 
 
  1.  Ai  sensi  della  Comunicazione   della   Commissione   europea
C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della
crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al
30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato
sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino
a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le
obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine
in conformita' alla normativa europea in materia. 
  2. La concessione della garanzia di cui al comma  1  e'  effettuata
sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia
dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e
della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte. 
  3. La garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta. 
  4. La garanzia dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009  n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono
annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere
destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette
garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si  intendono
le banche aventi sede legale in Italia. 
  6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1  e'  ((
limitato )) a quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare  la
capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche
beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti
sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca
d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' ((  di  prorogare
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 )) e  l'esigenza  di
eventuali modifiche  operative.  I  risultati  delle  verifiche  sono
comunicati alla  Commissione  europea;  le  eventuali  necessita'  di
prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi  dall'entrata
in vigore del presente decreto e  le  eventuali  modifiche  operative
ritenute necessarie sono  notificate  alla  Commissione  europea.  Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla  base  degli  elementi
forniti dalla Banca d'Italia, presenta (( alla Commissione europea ))
entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello
schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle  emissioni  garantite  e
non garantite delle banche. 
  7. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto (( ne' conseguire )) indebiti vantaggi  per  il
tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni  commerciali
rivolte al pubblico. 
  8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma  7,
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della
Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione
alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in
essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
  9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo  complessivo   delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,
il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo
livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei
suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al
Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla
Commissione europea i risultati del monitoraggio. 
  10. La garanzia dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti
finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente
le seguenti caratteristiche: 
    a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti,  e
hanno durata residua non inferiore a  tre  mesi  e  non  superiore  a
cinque anni (( o, a partire dal 1o gennaio 2012 )), a sette anni  per
le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della  legge
30 aprile 1999, n. 130; 
    b) prevedono il rimborso del capitale  in  un'unica  soluzione  a
scadenza; 
    c) sono a tasso fisso; 
    d) sono denominati in euro; 
    e) rappresentano un  debito  non  subordinato  nel  rimborso  del
capitale e nel pagamento degli interessi; 
    f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti   complessi   ne'
incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento
alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.); 
  11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e  gli
interessi. 
  12. Non possono in alcun caso essere assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come
individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le
banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo 2). 
  13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui  al  comma
10 emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali  puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un
terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato
emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma
1. 
  14. Gli oneri economici a carico delle  banche  beneficiarie  della
garanzia di cui al comma 1 (( derivanti dalle  operazioni  effettuate
)) a partire dal 1o gennaio 2012, sono cosi' determinati: 
    a) per passivita' con durata originaria di  almeno  12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
    (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
    (ii) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui
contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla
banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti
CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e
la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia
nel medesimo periodo di tre anni. 
    b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto
(ii) della lettera a), e' computata per la meta'; 
    c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12  mesi,  e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
    (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
    (ii) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,20  punti
percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso
di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti
percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di
rating. 
  15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di  CDS
o comunque non sono  disponibili  dati  rappresentativi,  la  mediana
degli spread di cui al punto ii) della lettera a)  del  comma  14  e'
calcolata nel modo seguente: 
    a) per banche che abbiano un (( rating )) rilasciato  da  agenzie
esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute:  la
mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre  anni
che terminano il mese precedente la data di emissione della  garanzia
registrati  per  un  campione  di  grandi  banche,   definito   dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured; 
    b) per banche prive  di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui
contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di
grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi
dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di
rating disponibile. 
  16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. 
  17. I rating di cui al presente articolo sono quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
  18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma  1  sia
concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra
l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le
commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle
Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio
2010. 
  19. La commissione e' applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle
banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le
relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. 
  21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca
d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
  22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un  modello   uniforme
predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che
deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche
prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca
chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'
stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di
ammissione. 
  23. Ai fini dell'ammissione (( alla garanzia )), la Banca  d'Italia
valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri: 
    a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione
di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori; 
    b) la capacita' reddituale  della  banca  sia  adeguata  per  far
fronte agli oneri delle passivita' garantite. 
  24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento  del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva
la Banca d'Italia comunica inoltre: 
    a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei  volumi
dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione; 
    b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio
di terzo livello; 
    c) l'ammontare della garanzia; 
    d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto  al
comma 14. 
  25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca  d'Italia,  il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca
d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine
tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,
dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di
stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca
richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la
rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 
  26. La banca che non sia in  grado  di  adempiere  all'obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi
dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima
della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata
urgenza. 
  27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla  base   delle
valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la
scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il
pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta
autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei
creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il
pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni. 
  28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la  banca
e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato
maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del
rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di
ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione
europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea
entro e non oltre sei mesi. 
  29. Ove uno dei provvedimenti di cui al  Titolo  IV  ((  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni )),
sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia  ai
sensi del presente  articolo,  il  provvedimento  e'  trasmesso  alla
Commissione Europea entro 6 mesi. 
  30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento
o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di
credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei
terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli  articoli  1,
comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800
del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da
crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista
dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La disciplina derogatoria (( di cui al presente comma  ))  si
applica ai contratti di garanzia finanziaria  a  favore  della  Banca
d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012. 
  31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea una relazione (( (viability review  )))  per  ciascuna  banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il
totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle
passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta
della banca interessata, e' redatto (( in conformita' ai  criteri  ))
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio
della garanzia. 
  32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti
garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione. 
  33.  Con  decreti  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'
di attuazione del presente articolo. 
  34. Nel rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di
Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati
discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si
provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma
4 del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti): 
              "7-bis.Obbligazioni   bancarie   garantite.    1.    Le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   2   e   3,
          all'articolo 4 e all'articolo 6,  comma  2,  si  applicano,
          salvo quanto specificato  ai  commi  2  e  3  del  presente
          articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni  di
          crediti fondiari e  ipotecari,  di  crediti  nei  confronti
          delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime,
          anche individuabili in blocco,  nonche'  di  titoli  emessi
          nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad
          oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
          in  favore  di  societa'  il  cui  oggetto  esclusivo   sia
          l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante  l'assunzione
          di finanziamenti concessi o garantiti  anche  dalle  banche
          cedenti, e la prestazione di garanzia per  le  obbligazioni
          emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 
              2. I crediti ed i titoli acquistati dalla  societa'  di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono destinati al soddisfacimento  dei  diritti,  anche  ai
          sensi dell'articolo 1180 del codice civile,  dei  portatori
          delle obbligazioni di cui al comma 1  e  delle  controparti
          dei contratti  derivati  con  finalita'  di  copertura  dei
          rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione, in via prioritaria  rispetto  al  rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1. 
              3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma  2,  e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2 del presente articolo. A tali fini,  per  portatori
          di titoli devono intendersi i portatori delle  obbligazioni
          di cui al comma 1. 
              4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo  67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sentita la  Banca  d'Italia,  adotta  disposizioni  di
          attuazione del presente  articolo  aventi  ad  oggetto,  in
          particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le   obbligazioni
          oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia  di
          tali attivita' e di quelle, dagli  equivalenti  profili  di
          rischio, utilizzabili per la loro successiva  integrazione,
          nonche' le caratteristiche della garanzia di cui  al  comma
          1. 
              6. Ai sensi dell'articolo  53  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo. Tali disposizioni disciplinano  anche  i
          requisiti delle banche emittenti, i criteri che  le  banche
          cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei
          titoli ceduti e  le  relative  modalita'  di  integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto degli obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
          anche per il tramite di societa' di  revisione  allo  scopo
          incaricate. 
              7. Ogni imposta  e  tassa  e'  dovuta  considerando  le
          operazioni di cui al  comma  1  come  non  effettuate  e  i
          crediti e i titoli che hanno formato  oggetto  di  cessione
          come iscritti nel bilancio della banca cedente, se  per  le
          cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo  valore
          di iscrizione in bilancio dei crediti e dei  titoli,  e  il
          finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso  o  garantito
          dalla medesima banca cedente." 
              -- Si riporta il testo  dell'art.  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  .Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica: 
              "Art. 31 Garanzie statali. 1. In allegato allo stato di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze sono elencate le garanzie principali e  sussidiarie
          prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti." 
              -- Si riporta il testo dell'art.  26,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              ""Art. 26. 2. Con decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da registrare alla  Corte  dei  conti,  sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio." 
              --Per il decreto legislativo 1 settembre 1993  n.  385,
          modificato dalla presente legge, recante "Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia" si veda nelle  note
          all'articolo 6-bis - Il Titolo IV comprende gli articoli da
          70 a 105. 
              --Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo  21  maggio  2004,  n.  170  (Attuazione  della
          direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti  di  garanzia
          finanziaria): 
              "1.Definizioni. 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) testo unico  bancario:  il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
              c) attivita' finanziarie: il  contante,  gli  strumenti
          finanziari, i crediti e  con  riferimento  alle  operazioni
          connesse con le funzioni del sistema delle banche  centrali
          europee e dei sistemi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
          le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; 
              c-bis) crediti:  crediti  in  denaro  derivanti  da  un
          contratto con il  quale  un  ente  creditizio,  secondo  la
          definizione dell'articolo  4,  punto  1),  della  direttiva
          2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della
          stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito; 
              d) contratto di garanzia finanziaria: il  contratto  di
          pegno  o  il  contratto  di  cessione  del  credito  o   di
          trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
          funzione di garanzia, ivi compreso il contratto  di  pronti
          contro termine, e qualsiasi  altro  contratto  di  garanzia
          reale avente ad oggetto attivita'  finanziarie  e  volto  a
          garantire  l'adempimento   di   obbligazioni   finanziarie,
          allorche'  le  parti  contraenti  rientrino  in  una  delle
          seguenti categorie: 
              1)  autorita'  pubbliche,  inclusi  gli  organismi  del
          settore  pubblico  degli  Stati  membri  incaricati   della
          gestione del debito pubblico o  che  intervengano  in  tale
          gestione o che  siano  autorizzati  a  detenere  conti  dei
          clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese  assistite   da
          garanzia pubblica; 
              2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
          dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali  di
          sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1,  sezione
          4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, il Fondo monetario  internazionale  e  la  Banca
          europea per gli investimenti; 
              3) enti finanziari sottoposti a vigilanza  prudenziale,
          inclusi: 
              a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto
          1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli  enti  elencati
          all'articolo 2, della medesima direttiva; 
              b) imprese di investimento, come definite dall'articolo
          4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 
              c) enti  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4,
          punto 5), della direttiva 2006/48/CE; 
              d)   imprese   di    assicurazione,    come    definite
          dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE  del
          18 giugno 1992 del Consiglio, e dall'articolo 1,  paragrafo
          1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE; 
              e)  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari, quali definiti  dall'articolo  1,  paragrafo  2,
          della  direttiva  85/611/CEE  del  20  dicembre  1985   del
          Consiglio; 
              f) societa' di gestione, quali  definite  dall'articolo
          1-bis, paragrafo  2,  della  direttiva  85/611/CEE  del  20
          dicembre 1985 del Consiglio; 
              4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
          di compensazione, quali definiti dalla  direttiva  98/26/CE
          del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          articolo 2, rispettivamente alle  lettere  c),  d)  ed  e),
          inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti
          futures, come definiti dall'articolo 1,  comma  2,  lettera
          f), del testo unico della  finanza,  delle  opzioni  e  dei
          prodotti  finanziari  derivati  non   sottoposti   a   tale
          direttiva; 
              5)  persone  diverse  dalle  persone  fisiche,  incluse
          imprese e associazioni  prive  di  personalita'  giuridica,
          purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
          a 4); 
              e) clausola di integrazione: la clausola del  contratto
          di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo  di  prestare
          una  garanzia  finanziaria  o  di  integrare  la   garanzia
          finanziaria  gia'  prestata:  1)  in  caso  di   variazione
          dell'importo  dell'obbligazione  finanziaria  garantita,  a
          seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del
          valore della garanzia originariamente prestata; 2) in  caso
          di variazione  dell'importo  dell'obbligazione  finanziaria
          garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1); 
              f) clausola di interruzione dei  rapporti  e  pagamento
          del  saldo  netto,  clausola  di  «close-out  netting»:  la
          clausola di un contratto di garanzia finanziaria  o  di  un
          contratto  che   comprende   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria  oppure,  in   mancanza   di   una   previsione
          contrattuale, una norma di legge in  base  alla  quale,  in
          caso di evento  determinante  l'escussione  della  garanzia
          finanziaria: 
              1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
          vengono convertite nell'obbligazione di versare un  importo
          pari al loro valore  corrente  stimato,  oppure  esse  sono
          estinte e  sostituite  dall'obbligazione  di  versare  tale
          importo, ovvero 
              2) viene calcolato il  debito  di  ciascuna  parte  nei
          confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
          e viene determinata la somma netta globale  risultante  dal
          saldo e dovuta dalla parte il cui debito e'  piu'  elevato,
          ad estinzione dei reciproci rapporti; 
              g) clausola di sostituzione: la clausola del  contratto
          di garanzia finanziaria  che  prevede  la  possibilita'  di
          sostituire in tutto o in parte  l'oggetto,  nei  limiti  di
          valore dei beni originariamente costituiti in garanzia; 
              h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
          crediti alla restituzione di denaro, quali i  depositi  sul
          mercato monetario; 
              i) evento  determinante  l'escussione  della  garanzia:
          l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo  convenuto
          fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
          della garanzia, in base  al  contratto  o  per  effetto  di
          legge,   di   procedere   all'escussione   della   garanzia
          finanziaria    o    di    attivare    la    clausola     di
          «close-outnetting»; 
              l) garanzia  equivalente:  quando  la  garanzia  ha  ad
          oggetto il contante, un ammontare dello  stesso  importo  e
          nella stessa valuta;  quando  la  garanzia  ha  ad  oggetto
          strumenti finanziari,  strumenti  finanziari  del  medesimo
          emittente o debitore, appartenenti alla medesima  emissione
          o classe e con stesso importo  nominale,  stessa  valuta  e
          stessa descrizione  o,  quando  il  contratto  di  garanzia
          finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita'  al
          verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
          finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste  altre
          attivita'; 
              m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267; 
              n) giorno e momento di apertura  di  una  procedura  di
          risanamento o di liquidazione: il giorno e  il  momento  in
          cui si producono gli effetti di sospensione  dei  pagamenti
          delle passivita'  o  di  restituzione  dei  beni  ai  terzi
          secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1,  2  e  3,
          del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
              o) obbligazioni  finanziarie:  le  obbligazioni,  anche
          condizionali ovvero future, al pagamento di  una  somma  di
          denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari,  anche
          qualora il debitore sia persona diversa  dal  datore  della
          garanzia; 
              p) obbligazioni finanziarie garantite: le  obbligazioni
          finanziarie  assistite  da   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria; 
              q) prestazione della  garanzia:  l'avvenuto  compimento
          degli  atti,  quali  la  consegna,  il  trasferimento,   la
          registrazione delle  attivita'  finanziarie,  in  esito  ai
          quali  le  attivita'  finanziarie  stesse   risultino   nel
          possesso  o  sotto  il  controllo  del  beneficiario  della
          garanzia o di persona che agisce per conto di  quest'ultimo
          o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
          per iscritto di un  atto  al  beneficiario  della  garanzia
          contenente l'individuazione del credito; 
              r)  procedure  di  liquidazione:  il   fallimento,   la
          liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  ogni  altra
          misura destinata alla  liquidazione  delle  imprese  e  che
          comportano l'intervento delle  autorita'  amministrative  o
          giudiziarie; 
              s)   procedure   di   risanamento:    l'amministrazione
          controllata, il concordato preventivo, il provvedimento  di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'articolo 56, comma 3, del testo unico  della  finanza,
          nonche' ogni altra misura destinata  al  risanamento  delle
          imprese e che incide sui diritti dei terzi; 
              t) strumenti finanziari: gli  strumenti  finanziati  di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
          unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
          Banca  d'Italia  e  della  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la Borsa, in  relazione  alle  previsioni  della
          direttiva 2002/47/CE  del  6  giugno  2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio." 
              --Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 170 del 2004: 
              "Art. 2.Ambito di applicazione. 1. Il presente  decreto
          legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria
          a condizione che: 
              a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
          iscritto; 
              b) la garanzia finanziaria sia stata  prestata  e  tale
          prestazione  sia  provata  per  iscritto.  La  prova   deve
          consentire l'individuazione della data  di  costituzione  e
          delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A  tale
          fine  e'  sufficiente  la  registrazione  degli   strumenti
          finanziari sui conti  degli  intermediari  ai  sensi  degli
          articoli 83-bis  e  seguenti  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  e  l'annotazione  del  contante  sui
          conti  di  pertinenza.  Per  i  crediti,  la  consegna  per
          iscritto  di  un  atto  al  beneficiario   della   garanzia
          contenente l'individuazione del credito  e'  sufficiente  a
          provare la fornitura del  credito  costituito  in  garanzia
          finanziaria tra le parti." 
              --Si riporta il testo degli artt. 1264, 1265 e 2800 del
          codice civile: 
              "Art.  1264.  Efficacia  della  cessione  riguardo   al
          debitore ceduto. 
              La cessione  ha  effetto  nei  confronti  del  debitore
          ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli  e'  stata
          notificata. 
              Tuttavia, anche prima della notificazione, il  debitore
          che paga al cedente non  e'  liberato,  se  il  cessionario
          prova  che  il   debitore   medesimo   era   a   conoscenza
          dell'avvenuta cessione." 
              "Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi. 
              Se il medesimo  credito  ha  formato  oggetto  di  piu'
          cessioni a persone diverse, prevale la cessione  notificata
          per  prima  al  debitore,  o  quella  che  e'  stata  prima
          accettata dal debitore con atto di  data  certa,  ancorche'
          essa sia di data posteriore. 
              La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
          oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno." 
              "Art. 2800. Condizioni della prelazione. 
              Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non
          quando il pegno risulta da atto scritto e  la  costituzione
          di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in
          pegno ovvero e' stata da  questo  accettata  con  scrittura
          avente data certa." 
              --Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 170 del 2004: 
              "Art. 3. 1-bis. Nel caso di pegno  o  di  cessione  del
          credito  la  garanzia  che  rispetti  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 2 e' efficace fra le parti  del  contratto  di
          garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilita'  ai  terzi
          restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di
          accettazione da parte  del  debitore  previsti  dal  codice
          civile." 
              --Si riporta il testo dell'art. 2843 del codice civile: 
              "Art. 2843. Annotazione di cessione, di surrogazione  e
          di altri atti dispositivi del credito. 
              La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione,
          surrogazione, pegno, postergazione di grado o  costituzione
          in dote del  credito  ipotecario,  nonche'  per  sequestro,
          pignoramento o assegnazione del credito  medesimo  si  deve
          annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca. 
              La  trasmissione  o  il  vincolo  dell'ipoteca  non  ha
          effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita.  Dopo
          l'annotazione l'iscrizione non si puo' cancellare senza  il
          consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione
          medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono  in
          dipendenza dell'iscrizione devono  essere  loro  fatte  nel
          domicilio eletto. 
              Per   l'annotazione   deve   essere    consegnata    al
          conservatore copia del titolo e,  qualora  questo  sia  una
          scrittura privata o un atto formato  in  paese  estero,  si
          applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837." 
              --Si riporta il testo dell'art. 67, quarto  comma,  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 67 Le disposizioni  di  questo  articolo  non  si
          applicano all'istituto di  emissione,  alle  operazioni  di
          credito su pegno e di  credito  fondiario;  sono  salve  le
          disposizioni delle leggi speciali."