Art. 2 
 
  1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni. 
  2.  Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al   mantenimento
dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono  a  carico  della
societa' ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue  n.  9  -
46024 Moglia (MN); per la determinazione di tali oneri  si  applicano
le disposizioni dell'art. 47 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   Europee   -   legge
comunitaria 1994. 
  3. La certificazione CE di cui al precedente articolo  deve  essere
effettuata secondo le forme,  modalita'  e  procedure  stabilite  nei
pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 
  4. Tutti gli atti relativi  all'attivita'  di  certificazione,  ivi
compresi i rapporti di prova sono conservati a  cura  della  societa'
ISET Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni. 
  5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate  sono  riportate  in
apposito registro. 
  6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di
certificazione, per un periodo superiore ai  sei  mesi,  comporta  la
decadenza  dell'autorizzazione,  come  previsto  dall'art.  5   della
Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle  attivita'  produttive,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77
del 2 aprile 2003. 
  7.   Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale    delle
certificazioni rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico,  al
Ministero dello sviluppo economico -  Dipartimento  per  l'Impresa  e
l'Internazionalizzazione - Direzione  Generale  per  il  Mercato,  la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza  e  la  Normativa  Tecnica,
div. XIV.