Art. 2 
 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee  guida
di cui al presente decreto, e  secondo  gli  obiettivi  dal  medesimo
indicati. 
  I titoli potranno  avere  qualunque  durata;  nella  determinazione
della stessa, si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di  acquisire  il
gradimento dei mercati con quella di contenere il  costo  complessivo
dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo  periodo,  considerata
l'esigenza  di  protezione  dal  rischio  di  rifinanziamento  e   di
esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  In tale attivita',  la  "Direzione  II"  effettuera'  emissioni  di
prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2012, la quota
dei  titoli  a  breve  termine  si  attesti  tra  il  5%  e  il   15%
dell'ammontare  nominale  complessivo  dei   titoli   di   Stato   in
circolazione a quella data, la quota dei titoli  "nominali"  a  tasso
fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei  titoli  "nominali"  a  tasso
variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote  dei  titoli  "reali"
indicizzati all'inflazione  europea  e  dei  certificati  del  Tesoro
zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e  1'8%.  Il
totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi,
non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. 
  Inoltre, la "Direzione II" potra' effettuare, con le  modalita'  di
cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di  titoli  per
particolari finalita', previste dalla normativa.