Art. 3 
 
 
         Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno  come
principale obiettivo, sulla base  delle  informazioni  disponibili  e
delle condizioni di mercato, il contenimento  del  costo  complessivo
dell'indebitamento considerata l'esigenza di protezione dai rischi di
mercato e di  rifinanziamento,  nonche'  il  buon  funzionamento  del
mercato secondario dei titoli di Stato. 
  Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di
titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della
ristrutturazione del debito pubblico, dall'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398/2003 citato in premessa,  verranno
disposte dal "Direttore della Direzione II". 
  La "Direzione II" potra' procedere ad operazioni  di  riacquisto  o
rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al  40%
dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. 
  La  "Direzione  II"  potra',  altresi',  effettuare  operazioni  di
scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione,  titoli  di
Stato di qualunque durata. 
  In forza dell'art. 3, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.398  del  2003,  i  pagamenti  conseguenti  alle
operazioni di cui al presente articolo  potranno  avvenire  anche  in
deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n.196, in considerazione delle condizioni obiettive di
fatto collegate a tale operativita'.