Art. 8 
 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  La "Direzione  II"  dara'  regolare  comunicazione  all'Ufficio  di
Gabinetto del Ministro delle  operazioni  finanziarie  effettuate  in
forza   del   presente   decreto,   indicando   i   dati   finanziari
caratteristici  di  ciascuna  di  esse;  tale  comunicazione   potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici. 
  La "Direzione II" dara' preventiva  comunicazione  al  Ministro  di
quelle operazioni che per le  loro  caratteristiche  rientrino  nelle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di
governo; inoltre, qualora particolari  esigenze  nella  gestione  del
debito rendano  opportuno  derogare  ai  limiti  posti  nel  presente
decreto,  le  scelte  conseguenti  verranno  sottoposte  al  Ministro
stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Monti