Art. 11 
 
  1. Le Prefetture-Uffici Territoriali  del  Governo  attueranno,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e
provvederanno a  darne  conoscenza  alle  Amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione
interessati. 
  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le
Prefetture-Uffici Territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto. 
  3. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni del  presente  decreto,  sara'  verificata,  avvalendosi
anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica,  la
possibilita' di apportare  modifiche  e  integrazioni  finalizzate  a
contemperare il  raggiungimento  di  maggiori  livelli  di  sicurezza
stradale con l'esigenza  di  garantire  la  circolazione  di  veicoli
adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni
di emergenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 16, foglio n. 104