Art. 11 1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sara' verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2011 Il Ministro: Passera Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 16, foglio n. 104