Art. 2 Organizzazione del corso 1. Il corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica ha una durata non inferiore alla 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui non meno di 22 ore per allievo dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche al simulatore. 2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi in possesso del certificato adeguato di cui alla Regola II/1 della Convenzione IMO STCW 78/95, in numero non superiore a 12, anche provenienti da Stati esteri. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.