Art. 2 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
  1. Il corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di  informazione
e visualizzazione della cartografia elettronica  ha  una  durata  non
inferiore alla 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui  non  meno
di 22 ore per allievo  dovranno  essere  impegnate  in  esercitazioni
pratiche al simulatore. 
  2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi in  possesso  del
certificato adeguato di cui alla Regola II/1  della  Convenzione  IMO
STCW 78/95, in numero non superiore a 12, anche provenienti da  Stati
esteri. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  un  programma
conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  1,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato B al presente decreto e devono predisporre un sistema di
valutazione della qualita' dell'addestramento fornito. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.