Art. 4 
 
 
             Addestramento specifico e familiarizzazione 
                 con il sistema E.C.D.I.S. di bordo 
 
  1. Dopo il conseguimento del  corso  di  cui  al  presente  decreto
l'ufficiale, prima  dell'assunzione  della  tenuta  della  guardia  a
bordo, effettua un addestramento specifico sull'utilizzo del  sistema
di  cartografia  elettronica  -  ECDIS  in   dotazione   alla   nave.
L'addestramento e' effettuato: 
    a) sulla nave, sotto la supervisione di  personale  gia'  formato
all'uso  del  tipo  di  apparato  presente  a   bordo   dalla   ditta
costruttrice dello stesso; 
    b) presso  i  centri  di  formazione  autorizzati  ai  sensi  del
presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e  modello
di quelli istallati a bordo. In tal  caso,  il  marittimo  riceve  le
istruzioni sulle modalita' di funzionamento  dell'apparato  di  bordo
secondo  le  procedure  del   manuale   di   sicurezza   della   nave
(familiarizzazione ISM). 
  2. Il corso di addestramento specifico deve essere impostato  sulle
funzionalita' e l'effettivo uso del sistema presente a bordo  e  deve
avere una durata di almeno 16 ore. 
  3. Al  marittimo  e'  rilasciata  una  dichiarazione  dell'avvenuto
addestramento, vistata a bordo dal Comandante della nave  e  a  terra
dal direttore del centro di formazione, che riporta  il  tipo  ed  il
modello dell'apparato utilizzato. 
  4. L'addestramento specifico non e' richiesto nel caso  in  cui  il
corso di formazione sia stato eseguito sullo stesso tipo di  apparato
ECDIS  presente  a  bordo.  In  tal  caso  e'   richiesta   la   sola
familiarizzazione di cui al secondo capoverso del comma 1. b). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 dicembre 2011 
 
                                       Il Comandante generale: Brusco