Articolo 2 
 
(Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli  studi  di
                              settore) 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
  a) nei confronti dei contribuenti che hanno  dichiarato  ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),
d) ed e) del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; 
  b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili  e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle  imprese  socie  o
associate; 
  c) nei confronti delle societa' cooperative  costituite  da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi; 
  d) nei confronti dei soggetti che  esercitano,  in  ogni  forma  di
societa' cooperativa, una delle attivita' comprese  nello  studio  di
settore VG72A. 
  2. Per lo studio di settore VG50U, ai fini della determinazione del
limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui
alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere  aumentati  delle
rimanenze finali e diminuiti delle  esistenze  iniziali  valutate  ai
sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi.