Articolo 2 
 
(Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli  studi  di
                              settore) 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
  a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi  di
cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui  all'articolo  85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed  e)  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; 
  b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili  e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle  imprese  socie  o
associate; 
  c) nei confronti delle societa' cooperative  costituite  da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi. 
  Articolo 3 
  (Variabili delle attivita' professionali o delle imprese) 
  1.   L'individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per
l'applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute
nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il
provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  25  maggio
2010, e successive modificazioni, tenuto conto  di  quanto  precisato
nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.