Articolo 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore) 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Articolo 3 (Variabili delle attivita' professionali o delle imprese) 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.