Articolo 4 
 
               (Determinazione del reddito imponibile) 
 
  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero  i
ricavi di cui all'articolo 85  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad  esclusione  di
quelli previsti dalle lettere c), d), e)  ed  f),  del  comma  1  del
medesimo  articolo,  del  citato  testo  unico,  nonche'  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 
  2. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato  degli  altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e
dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo  unico,
ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui
all'articolo 3 del presente  decreto  devono  essere  considerate  le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi. 
  3. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,  lettere
c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonche'  i  ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso,
ed e' ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui
all'articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i
componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se  non
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 
  4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da  1  a
4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni.