Articolo 5 
 
(Comunicazione dei dati rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
                          studi di settore) 
 
  1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Monti