Articolo 5 (Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore) 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2011 Il Ministro: Monti