Articolo 6 
 
(Modificazioni al decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze
                          11 febbraio 2008) 
 
  1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio  2008,  dopo
il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  anche  ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, cui si applicano gli studi di
settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere  applicazione
il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, ed ai soggetti che  esercitano  in  maniera
prevalente l'attivita' contraddistinta dal codice 68.20.02 - "Affitto
di aziende"». 
  2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11  febbraio
2008, l'inciso «e 2» e' sostituito dal seguente: «, 2 e 2-bis». 
  3. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11  febbraio
2008, dopo la  parola  «2010»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad
eccezione di quanto previsto dal comma 2-bis, ed a  quello  in  corso
alla data del 31 dicembre 2011». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Monti