Articolo 6 (Modificazioni al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008) 1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attivita' contraddistinta dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende"». 2. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, l'inciso «e 2» e' sostituito dal seguente: «, 2 e 2-bis». 3. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo la parola «2010», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2-bis, ed a quello in corso alla data del 31 dicembre 2011». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2011 Il Ministro: Monti