Art. 2 1. L'addizionale trattenuta ai sensi dell'articolo 1 e' versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione. Il relativo codice tributo e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.