Art. 2 
 
  1. L'addizionale trattenuta ai sensi dell'articolo 1 e' versata dal
concessionario entro il giorno 16 del mese  successivo  a  quello  di
riferimento, con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di  compensazione.  Il
relativo  codice  tributo  e'  pubblicato  sul   sito   istituzionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.