Art. 3 
 
  1.  Al  fine  di  consentire   i   necessari   controlli,   ciascun
concessionario  comunica,  entro  il  mese  successivo  a  quello  di
riferimento,  l'ammontare  complessivo  delle   vincite,   al   lordo
dell'addizionale,  eccedenti  500   euro,   l'ammontare   complessivo
dell'addizionale  e  l'ammontare  complessivo  delle  vincite   nette
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  -  Direzione
Giochi, Ufficio 12°. 
  2. Gli Uffici di AAMS, competenti per  territorio,  controllano  la
rispondenza dei dati contenuti nel registro di  cui  all'articolo  1,
comma  3,  con  quelli  contenuti  nelle  banche  dati  dei  relativi
concessionari. 
  Il presente provvedimento verra' inviato agli organi  di  controllo
per gli adempimenti di competenza. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro  n.
12, foglio n. 212