Art. 3 1. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica, entro il mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti 500 euro, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione Giochi, Ufficio 12°. 2. Gli Uffici di AAMS, competenti per territorio, controllano la rispondenza dei dati contenuti nel registro di cui all'articolo 1, comma 3, con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari. Il presente provvedimento verra' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 16 dicembre 2011 Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, foglio n. 212