Art. 3 
 
  1. La presente ordinanza ha efficacia per dodici mesi  a  decorrere
dal  giorno  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. La presente ordinanza e'  trasmessa  alla  Corte
dei conti per  la  registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                               Il Ministro: Balduzzi  

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti  del  MIUR,  MIBAC,  Ministero  della
salute e Ministero del lavoro, registro n. 15, foglio n. 161