Art. 15. Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza «ufficialmente indenni» o «indenni», si verifichino, tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo articolo 17, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione mod. N (servizio veterinario) e mod. M (servizio veterinario) e a sospendere il rilascio dei certificati mod. P (servizio veterinario) e mod. L (servizio veterinario). Analogamente il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la brucellosi. I certificati mod. P (servizio veterinario) e mod. L (servizio veterinario) perdono la loro validita' se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi o se vengono comunque esposti a possibilita' di contagio diretto o indiretto.