Art. 16. Il Ministro per la sanita' puo' dichiarare «ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini» il territorio delle singole province, di una o piu' regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso di infezione rilevato negli allevamenti esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'uno per cento. Qualora le circoscrizioni di cui sopra, pur presentando un tasso d'infezione inferiore all'uno per cento, comprendano allevamenti che si trovano tutti o in parte nella condizione prevista dell'art. 12 del presente decreto, possono essere dichiarati «indenni da brucellosi dei bovini».