Art. 16. 
 
  Il Ministro per la sanita' puo' dichiarare  «ufficialmente  indenne
da brucellosi dei bovini» il territorio delle  singole  province,  di
una o piu' regioni o l'intero territorio nazionale, quando  il  tasso
di  infezione  rilevato   negli   allevamenti   esistenti   in   tali
circoscrizioni risulti inferiore all'uno per cento. 
  Qualora le circoscrizioni di cui sopra, pur  presentando  un  tasso
d'infezione inferiore all'uno per cento, comprendano allevamenti  che
si trovano tutti o in parte nella condizione  prevista  dell'art.  12
del  presente  decreto,  possono  essere   dichiarati   «indenni   da
brucellosi dei bovini».