Art. 37. Ai veterinari comunali ufficiali di governo, o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e' demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale. I trattamenti immunizzanti previsti dalle norme che precedono, sono eseguiti di norma dai veterinari comunali di cui al primo comma. Tuttavia, il veterinario provinciale puo' autorizzare altri veterinari ad eseguire tali interventi immunizzanti, in relazione alle esigenze di pratica attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento.