Art. 37. 
 
  Ai veterinari comunali ufficiali di governo, o a un  loro  delegato
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio 1961, n. 264,  e'  demandato  il  rilascio  di  attestazioni
richieste  dagli  interessati   e   relative   all'osservanza   delle
disposizioni del presente decreto, ferme  restando  in  proposito  le
competenze spettanti al veterinario provinciale. 
  I trattamenti immunizzanti previsti dalle norme che precedono, sono
eseguiti di norma dai veterinari comunali di cui al primo comma. 
  Tuttavia,  il  veterinario  provinciale  puo'   autorizzare   altri
veterinari ad eseguire tali  interventi  immunizzanti,  in  relazione
alle esigenze di pratica attuazione dei programmi di profilassi e  di
risanamento.