Art. 9. Un allevamento bovino e' riconosciuto «ufficialmente indenne da brucellosi» quando presenta le seguenti condizioni: a) tutti i bovini che lo compongono non hanno presentato da almeno 6 mesi manifestazioni cliniche imputabili a brucellosi; b) nessuno dei bovini che lo compongono e' stato sottoposto a vaccinazione contro la brucellosi; c) tutti i bovini di eta' superiore a 12 mesi; 1) hanno presentato esito negativo in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad almeno sei mesi di intervallo. La prima sieroagglutinazione puo' essere sostituita da tre prove dell'anello effettuate ad almeno tre mesi di intervallo, a condizione tuttavia che la sieroagglutinazione sia eseguita non prima di sei settimane dopo la terza prova dell'anello; 2) sono controllati ogni anno con due sieroagglutinazioni eseguite a sei mesi di intervallo, oppure con tre prove dell'anello eseguite a intervallo di almeno tre mesi, ovvero con due prove dell'anello eseguite a intervallo di almeno tre mesi e una sieroagglutinazione effettuata non prima di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello. La periodicita' dei controlli previsti al precedente punto 2) puo' essere modificata, per particolari esigenze riconosciute valide dal veterinario provinciale, nei programmi predisposti per le singole provincie dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.