IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 
 
  Vista la legge 9 giugno 1964,  n.  615,  sulla  bonifica  sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; 
  Vista la legge 23 gennaio  1968,  n.  33,  recante  modifiche  alla
predetta legge 9 giugno 1964, n. 615; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il testo unico della legge comunale e  provinciale  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1965, concernente  il  piano
di profilassi della tubercolosi bovina; 
  Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, recante modifiche  ai
decreti ministeriali 11 e 12  marzo  1965,  concernenti  i  piani  di
profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini; 
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della  legge
23 gennaio 1968 n. 33; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  risanamento  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  bovina  ha
carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste  nel
successivo art. 2. Negli altri casi  gli  allevatori,  gli  enti,  le
associazioni e le cooperative  agricole  interessate  all'allevamento
bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono  volontariamente
aderire al piano di profilassi stabilito  con  il  presente  decreto,
devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente  o
a mezzo del  veterinario  comunale  competente  per  territorio,  con
l'impegno di accettare integralmente  le  condizioni  previste  dagli
articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. 
  Nel caso di comproprieta' del capitale bestiame, come  nelle  varie
forme di conduzione associata, la domanda di  adesione  al  piano  di
profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. 
  I programmi di risanamento e  di  profilassi,  proposti  ogni  anno
dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio  1968,  n.
33,  nei  limiti  fissati  dal  presente  piano  nazionale,  dovranno
altresi' conformarsi  alle  istruzioni  di  massima  che  saranno  al
riguardo emanate dal ministero della sanita'. 
  I  provvedimenti  di  esecuzione  del  piano  sono   adottati   dal
veterinario  provinciale  dando  la  precedenza  alle  operazioni  di
profilassi e di risanamento obbligatorio. 
  I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo  nei
casi in cui le  operazioni  di  risanamento  rivestano  carattere  di
obbligatorieta' e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. 
  In attesa della approvazione del programma  annuale  da  parte  del
ministero della sanita', il veterinario  provinciale  puo'  disporre,
per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle  operazioni
di risanamento nei confronti  degli  allevamenti  gia'  sottoposti  a
controllo in applicazione di precedenti programmi.