IL MINISTRO PER LA SANITA' di concerto con IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1965, concernente il piano di profilassi della tubercolosi bovina; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, recante modifiche ai decreti ministeriali 11 e 12 marzo 1965, concernenti i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini; Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968 n. 33; Decreta: Art. 1. Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di comproprieta' del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. I programmi di risanamento e di profilassi, proposti ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nei limiti fissati dal presente piano nazionale, dovranno altresi' conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal ministero della sanita'. I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorio. I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorieta' e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. In attesa della approvazione del programma annuale da parte del ministero della sanita', il veterinario provinciale puo' disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti gia' sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi.