Art. 12. Un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi non perde tale riconoscimento a seguito della constatazione della malattia su un solo bovino ad esso ancora appartenente ovvero che lo abbia lasciato da non piu' di 15 giorni, purche' si verifichino le seguenti condizioni: 1) nessun altro caso di tubercolosi deve essere stato constatato dal momento in cui l'allevamento e' stato riconosciuto ufficialmente indenne; 2) l'animale riconosciuto infetto deve essere immediatamente isolato ed eliminato entro 8 giorni dalla constatazione della malattia; 3) successivamente alla eliminazione del capo infetto, tutti gli altri animali dell'allevamento debbono presentare reazione negativa a due controlli tubercolinici distanziati di 6 settimane. Tuttavia, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. E (servizio veterinario) ed a sospendere il rilascio dei certificati Mod. D (servizio veterinario) dal momento della constatazione della malattia fino a che non si siano verificate tutte le condizioni previste dal precedente comma.