Art. 12. 
 
  Un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi  non
perde  tale  riconoscimento  a  seguito  della  constatazione   della
malattia su un solo bovino ad esso ancora appartenente ovvero che  lo
abbia lasciato da non piu' di 15 giorni, purche'  si  verifichino  le
seguenti condizioni: 
  1) nessun altro caso di tubercolosi deve  essere  stato  constatato
dal momento in cui l'allevamento e' stato riconosciuto  ufficialmente
indenne; 
  2)  l'animale  riconosciuto  infetto  deve  essere   immediatamente
isolato  ed  eliminato  entro  8  giorni  dalla  constatazione  della
malattia; 
  3) successivamente alla eliminazione del capo  infetto,  tutti  gli
altri animali dell'allevamento debbono presentare reazione negativa a
due controlli tubercolinici distanziati di 6 settimane. 
  Tuttavia,  il   veterinario   provinciale   provvede   a   ritirare
l'attestazione Mod. E  (servizio  veterinario)  ed  a  sospendere  il
rilascio dei certificati Mod. D (servizio  veterinario)  dal  momento
della constatazione della malattia fino a che non si siano verificate
tutte le condizioni previste dal precedente comma.