Art. 13. Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza ufficialmente indenni da tubercolosi, si verifichino tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo art. 14, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione mod. e (servizio veterinario) ed a sospendere il rilascio dei certificati mod. d (servizio veterinario). Analogamente, il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la tubercolosi bovina. I certificati Mod. D (servizio veterinario) perdono la loro validita' se gli animali sono introdotti in un effettivo non ufficialmente indenne da tubercolosi o se vengono comunque esposti a possibilita' di contagio diretto o indiretto.