Art. 13. 
 
  Nei casi in  cui,  negli  allevamenti  riconosciuti  in  precedenza
ufficialmente indenni da  tubercolosi,  si  verifichino  tutte  o  in
parte, le condizioni previste dal successivo art. 14, il  veterinario
provinciale provvede  a  ritirare  l'attestazione  mod.  e  (servizio
veterinario) ed a sospendere  il  rilascio  dei  certificati  mod.  d
(servizio veterinario). 
  Analogamente,  il  veterinario  provinciale,  a  suo  insindacabile
giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i  cui  proprietari
non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni  relative  alla
lotta contro la tubercolosi bovina. 
  I  certificati  Mod.  D  (servizio  veterinario)  perdono  la  loro
validita'  se  gli  animali  sono  introdotti  in  un  effettivo  non
ufficialmente indenne da tubercolosi o se vengono comunque esposti  a
possibilita' di contagio diretto o indiretto.