Art. 14. Un allevamento e' considerato infetto nei seguenti casi: 1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto; 2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei programmi di profilassi e di risanamento, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo piu' idoneo dal veterinario provinciale o da suoi incaricati qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per le operazioni profilattiche; 3) a seguito della constatazione di lesioni tubercolari in bovini, macellati o morti, appartenenti ad un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi o provenienti da esso da non piu' di 15 giorni. In entrambi i casi il reperto di autopsia deve essere controllato dal veterinario provinciale al quale il veterinario ispettore e' tenuto a trasmettere immediata comunicazione telefonica; 4) a seguito della constatazione, in animali provenienti da non piu' di 15 giorni da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, di elementi che inducono a ritenerli infetti ai sensi del presente decreto. Anche in tal caso deve essere seguita la procedura indicata nel precedente punto 2). Qualora gli animali di cui ai punti 3) e 4) provengano da altra provincia, il veterinario provinciale segnalera' l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.