Art. 14. 
 
  Un allevamento e' considerato infetto nei seguenti casi: 
  1) a seguito della constatazione, in occasione del primo  controllo
o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti
ai sensi del presente decreto; 
  2)  a  seguito  della  constatazione,   nell'intervallo   tra   due
successivi controlli  previsti  nei  programmi  di  profilassi  e  di
risanamento, della presenza di animali da ritenere infetti  ai  sensi
del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata  nel
modo piu' idoneo dal veterinario provinciale  o  da  suoi  incaricati
qualora  venga  effettuata  da  veterinari  non  autorizzati  per  le
operazioni profilattiche; 
  3) a seguito della constatazione di lesioni tubercolari in  bovini,
macellati  o  morti,  appartenenti  ad  un  allevamento  riconosciuto
ufficialmente indenne da tubercolosi o provenienti  da  esso  da  non
piu' di 15 giorni. In entrambi i casi il  reperto  di  autopsia  deve
essere  controllato  dal  veterinario   provinciale   al   quale   il
veterinario ispettore e' tenuto a trasmettere immediata comunicazione
telefonica; 
  4) a seguito della constatazione, in  animali  provenienti  da  non
piu' di  15  giorni  da  un  allevamento  riconosciuto  ufficialmente
indenne da tubercolosi, di elementi che inducono a ritenerli  infetti
ai sensi del presente decreto. Anche in tal caso deve essere  seguita
la procedura indicata nel precedente punto 2). 
  Qualora gli animali di cui ai punti 3) e  4)  provengano  da  altra
provincia,  il  veterinario  provinciale  segnalera'  l'episodio   al
veterinario provinciale competente per territorio.