Art. 15. Negli allevamenti riconosciuti infetti i controlli periodici sono ripresi dopo la eliminazione degli animali infetti e la disinfezione dei ricoveri. A tale norma si puo' derogare solo quando sia stato concesso, per la eliminazione degli infetti, un periodo di tempo superiore a 6 mesi; i controlli saranno naturalmente eseguiti solo sugli animali non riconosciuti infetti e ricoverati permanentemente in reparti isolati.