Art. 15. 
 
  Negli allevamenti riconosciuti infetti i controlli  periodici  sono
ripresi dopo la eliminazione degli animali infetti e la  disinfezione
dei ricoveri. 
  A tale norma si puo' derogare solo quando sia stato  concesso,  per
la eliminazione degli infetti, un periodo  di  tempo  superiore  a  6
mesi; i controlli saranno naturalmente eseguiti  solo  sugli  animali
non riconosciuti infetti  e  ricoverati  permanentemente  in  reparti
isolati.