Art. 18. 
 
  Negli  allevamenti  sottoposti  al  controllo  di  stato   per   la
profilassi  della  tubercolosi  bovina  nonche'  nelle   stalle   dei
commercianti indicate nel successivo Art. 20 e' vietato; 
  1) l'uso di  vaccini  e  di  prodotti  terapeutici  o  profilattici
antitubercolari,  nonche'  di  qualsiasi  altro  prodotto  capace  di
alterare il risultato della prova allergica; 
  2)  l'esecuzione  di  prove  tubercoliniche,  se  non   previamente
autorizzate dal veterinario provinciale; 
  3) l'uso, per l'alimentazione  degli  animali,  del  latte  e  suoi
derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi,
anche se provenienti da caseifici  e  latterie,  se  non  previamente
risanati; 
  4) trasferire animali su pascoli nei quali non  sia  assicurata  la
piu' completa separazione da bovini di allevamenti  non  riconosciuti
ufficialmente indenni; 
  5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi; 
  6) introdurre bovini non scortati da  certificati  comprovanti  che
gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da
tubercolosi e, se sono di eta' superiore a  6  settimane,  che  hanno
fornito esito negativo ad almeno una prova  della  tubercolina.  Tali
certificati, cosi' come quelli comprovanti  le  condizioni  sanitarie
previste  dal  successivo  comma,  debbono  essere   conservati   dal
proprietario o dal detentore degli animali i  quali  sono  tenuti  ad
esibirli, dietro richiesta, alle autorita' competenti od alle persone
da questo incaricate, fino al successivo controllo ufficiale. 
  A complemento di quanto previsto nel  comma  precedente,  e'  fatto
altresi' obbligo  che  i  bovini  da  introdurre  siano  scortati  da
certificati attestanti che appartengono ad allevamenti sottoposti con
esito favorevole al controllo  di  stato  per  il  risanamento  dalla
brucellosi ovvero che abbiano subito con esito negativo, da non  piu'
di 30 giorni, gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di
detta  malattia  e   sempreche'   non   provengano   da   allevamenti
comprendenti animali sottoposti ai provvedimenti  previsti  dall'art.
106 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320.  I  certificati
previsti dal presente comma, cosi' come quelli di cui  al  precedente
punto  6),  non  sono  richiesti  qualora  siano  trasferiti  animali
appartenenti agli stessi proprietari. 
  In deroga a quanto  previsto  dal  precedente  punto  6),  in  ogni
allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei  confronti  della
tubercolosi,  possono  essere  introdotti,  con  particolari   misure
profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli  di  cui
all'art. 16 del presente decreto nonche' i  vitelli  nati  da  bovine
infette eventualmente trasferite  dall'allevamento  stesso  in  altre
sedi, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.